Mantenimento dell’attività finanziata e revoca del contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 30 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione anticipata dell’attività imprenditoriale finanziata rispetto al termine minimo di mantenimento fissato dal bando integra sviamento delle risorse pubbliche e giustifica la revoca totale del contributo, salvo che il beneficiario provi l’esistenza di fattori imprevedibili e imponderabili, estranei alla scelta consapevole dell’imprenditore. L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, omologato dal giudice civile, non determina novazione del credito e non preclude l’azione della Procura contabile, residuando il danno non soddisfatto. Gli amministratori e legali rappresentanti della società beneficiaria rispondono in solido del danno erariale per la mancata restituzione del finanziamento, anche a titolo di illecito arricchimento ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della l. n. 20/1994.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio due soggetti, già amministratori e legali rappresentanti di una s.r.l. beneficiaria, chiedendo la condanna al pagamento di euro 14.241,08 a titolo di danno erariale. Il finanziamento era stato erogato nel 2015 da Finpiemonte s.p.a. su bando regionale, poi revocato parzialmente nel 2017 per spese non ammissibili e revocato totalmente nel 2019, dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

La società era stata sciolta e posta in liquidazione, con successiva cancellazione. Una dei convenuti aveva depositato presso il Tribunale civile una proposta di accordo di composizione della crisi, omologata nel 2021, che prevedeva il pagamento del creditore pubblico nella misura del 61,47 per cento. La Procura ha agito per la parte residua, non coperta dall’accordo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione contabile, richiamando la giurisprudenza secondo cui, quando il beneficiario dei fondi pubblici è una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche chi ha intrattenuto con essa un rapporto organico, se dal suo comportamento è derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico.

Respinta è l’eccezione di novazione del debito. Il Collegio richiama l’art. 11, comma 4, della l. n. 3/2012, secondo cui l’accordo non determina novazione salvo diversa disposizione, e ribadisce l’autonomia tra responsabilità civile e responsabilità contabile. Un problema di proponibilità dell’azione erariale emerge solo in caso di integrale soddisfazione del danno in altra sede: nella specie la soddisfazione è parziale e la Procura ne ha tenuto conto nel quantificare la pretesa.

Nel merito, la Corte ritiene non fondata la contestazione sulla legittimità della revoca totale. La ratio della previsione di bando è salvaguardare l’effettivo perseguimento dell’obiettivo imprenditoriale, evitando lo spreco delle risorse pubbliche. Non risultano provati elementi imponderabili o imprevedibili che abbiano compromesso la permanenza dell’attività per il periodo minimo. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile (Sez. II app. n. 195/2023 e n. 326/2023) secondo cui la cessazione anticipata rispetto al termine minimo del disciplinare è elemento sintomatico dello sviamento delle risorse.

I convenuti sono ritenuti autori del danno per aver omesso, dopo la cessazione anticipata della società, di restituire il contributo nonostante l’intimazione del soggetto finanziatore. La responsabilità solidale si fonda sull’art. 1, comma 1-quinquies, della l. n. 20/1994, per l’illecito arricchimento derivante dalla natura personale della società. Sotto il profilo soggettivo il Collegio ravvisa il dolo, per la consapevole violazione degli obblighi di destinazione e di mantenimento gravanti sui beneficiari.

La Corte accoglie quindi la domanda e condanna in solido i convenuti al pagamento di euro 14.241,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese di giudizio in favore dell’erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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