Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 241 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistente inesecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, condiziona la proponibilità della domanda e la sua decorrenza va verificata dal Collegio. La mancata prova dell’adempimento grava sull’amministrazione intimata, che non può invocare l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa quale causa di giustificazione dell’inottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia il giudice nomina un commissario ad acta, con poteri sostitutivi pieni, senza liquidazione di compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente, docente assunta a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosce il diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente, disciplinata dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione con l’importo di 2.000,00 euro.

Notificata la sentenza all’amministrazione e decorso invano il termine di legge, la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. cod. proc. amm. per conseguire l’ottemperanza, chiedendo in via subordinata la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto le condizioni di procedibilità della domanda. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del giudice di merito, e che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con la legge n. 30/1997.

Accertata la ritualità del ricorso, il Tribunale è passato al merito dell’ottemperanza. Le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza non hanno ricevuto esecuzione, poiché l’amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente né per gli anni scolastici indicati né per l’importo stabilito.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di attivare la Carta elettronica entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La scelta del termine riflette il principio per cui l’esecuzione del giudicato deve essere assicurata in un arco temporale certo e contenuto.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvede su richiesta della parte ricorrente, che deve attestare la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e opera entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Collegio ha precisato l’ampiezza dei poteri sostitutivi: il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, fino al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di lite, liquidate in 1.000,00 euro per compensi, seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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