Responsabilità erariale per indennizzi pesca percepiti senza requisito biennale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 142 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi riconosciuti agli operatori della pesca per lo sgombero degli specchi d’acqua in occasione di esercitazioni militari, il requisito dell’esercizio dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nei due anni precedenti va riferito all’armatore dell’imbarcazione e non ai singoli pescatori imbarcati, poiché la domanda di contribuzione è presentata dal titolare della licenza di pesca. Il requisito deve inoltre intendersi riferito all’annualità per la quale il contributo è richiesto e non alla data di presentazione della domanda, restando irrilevante un’attività di pesca svolta per 120 giorni in una sola annualità. L’accertata assenza del requisito rende indebita l’intera contribuzione percepita e integra danno erariale imputabile a titolo di dolo, con responsabilità solidale della società e del legale rappresentante.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio una società cooperativa esercente attività di pesca e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento di un preteso danno erariale quantificato in euro 19.320,00, arrecato al Ministero della Difesa. La somma corrisponde agli indennizzi riconosciuti per l’annualità 2019 agli operatori economici della pesca interessati dagli sgomberi di specchi d’acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell’art. 332 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
Secondo l’organo requirente, la cooperativa aveva percepito il contributo pur in assenza dei presupposti legittimanti, non avendo rispettato il requisito previsto dall’art. 3, comma 3, del Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa e Regione Sardegna, ovvero l’esercizio dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la prima richiesta di contribuzione. In sede preprocessuale il sequestro conservativo era stato dapprima autorizzato e poi integralmente revocato, all’esito della produzione documentale della difesa sulla tracciabilità del prodotto ittico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha affermato d’ufficio la sussistenza della giurisdizione contabile, in coerenza con i propri precedenti. Il finanziamento pubblico in favore delle attività di pesca è orientato a sostenere il settore ed evitare la dismissione delle imprese. Gli operatori partecipano a un programma pubblico di sostegno proseguendo l’attività nonostante i blocchi temporanei, sicché la percezione dei contributi rientra in un rapporto di servizio sostanziale, con conseguente competenza della Corte dei conti.
Nel merito la domanda è stata accolta. La cooperativa aveva iniziato l’attività di pesca dell’imbarcazione nell’anno 2019 e aveva richiesto il contributo per la medesima annualità, senza rispettare la condizione dei 120 giorni di pesca nel biennio precedente.
Il Collegio ha respinto l’eccezione secondo cui il requisito andrebbe riferito ai singoli pescatori imbarcati. La domanda di contribuzione è presentata dal titolare della licenza di pesca e deve quindi riferirsi all’armatore dell’imbarcazione. La conclusione è conforme al parere del Comando Militare e alla giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 84/2023). Irrilevante è che tale statuizione fosse stata resa con riferimento al Protocollo del 1999: la titolarità del diritto non è mutata con il Protocollo del 2016, poiché le procedure di ammissione restano rivolte agli armatori e non ai singoli pescatori. Una diversa ricostruzione avrebbe richiesto una domanda a carico di ciascun pescatore.
Quanto al secondo profilo, la Sezione ha escluso che il requisito fosse stato comunque soddisfatto. Il dato letterale impone di riferire i 120 giorni a un periodo biennale decorrente non dalla data della domanda, ma dall’annualità per la quale il contributo è richiesto. Non è condivisibile l’interpretazione secondo cui il requisito sarebbe integrato da un’attività svolta per 120 giorni in un’unica annualità.
La liquidazione per il 2019 è stata quindi percepita indebitamente. L’intero finanziamento di euro 19.320,00 è stato qualificato danno erariale e addebitato in via solidale alla cooperativa e al legale rappresentante, con imputazione a titolo di dolo, correlato alla presentazione della domanda in palese assenza dei requisiti. La somma, rivalutata, è gravata degli interessi legali dalla pubblicazione sino al soddisfo.
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Nota della Redazione
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