Responsabilità contabile del medico per ricette di oppiacei a soggetti esenti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 137 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione contabile è autonoma rispetto a quella penale, ma incontra il limite dell’immodificabilità dei fatti accertati in modo definitivo nel processo penale quanto alla loro materialità. Nel giudizio di responsabilità per danno erariale trova applicazione l’art. 651 cod. proc. pen., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di condanna sull’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e sull’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nei giudizi per restituzioni e risarcimento promossi contro il condannato. Il danno erariale sussiste anche quando l’agente non abbia tratto alcun profitto personale dall’illecito, poiché il pregiudizio consiste nel costo sopportato dall’ente per prestazioni sanitarie erogate in assenza di finalità terapeutiche. La quantificazione può fondarsi sulle sole ricette effettivamente dispensate e rimborsate, con esclusione delle prescrizioni sotto soglia numerica, in funzione di una riduzione prudenziale a favore del convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un medico di medicina generale chiedendo la condanna al pagamento di euro 1.458.489,03, oltre interessi e rivalutazione, in favore dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano. La pretesa si fondava sulla sentenza della Corte d’appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990, nonché di truffa aggravata, falso e corruzione, per aver prescritto farmaci contenenti ossicodone e tramadolo intestandoli a soggetti esenti diversi dagli assuntori finali e senza finalità terapeutiche.
Il Presidente della Sezione autorizzava il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma richiesta, poi confermato con ordinanza. L’ATS interveniva ad adiuvandum chiedendo la condanna al risarcimento. Il convenuto eccepiva la carenza istruttoria della Procura, l’insussistenza dell’elemento soggettivo doloso e del danno, contestando il criterio di quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il rapporto tra giurisdizioni. Richiamando il principio di reciproca indipendenza tra giurisdizione penale, civile da reato e contabile, afferma che quest’ultima opera «con il solo limite della immodificabilità dei fatti accertati in modo definitivo nel processo penale». Nel caso concreto, essendo la sentenza penale divenuta irrevocabile per effetto del rigetto dei ricorsi da parte della Corte di cassazione, trova applicazione l’art. 651 cod. proc. pen., con la conseguenza che l’accertamento irrevocabile dei fatti fa stato nel giudizio contabile quanto alla materialità oggettiva.
Quanto all’eccezione sulla carenza istruttoria, la Corte rileva che la Procura erariale ha svolto un’autonoma attività istruttoria, culminata in un decreto istruttorio, e che la difesa non ha mai contestato la competenza giurisdizionale della Corte dei conti.
Sull’elemento soggettivo, l’eccezione difensiva fondata sull’ubriachezza è dichiarata generica e smentita dalla sentenza irrevocabile, che ha escluso qualsiasi incapacità cognitiva o volitiva e ha ravvisato una particolare intensità del dolo. Infondata è anche l’osservazione sui controlli omessi dall’ATS: dagli atti emerge che controlli erano stati avviati e che solo l’indagine penale ha svelato la condotta dolosa.
Sull’elemento oggettivo, la Corte afferma che il costo dei farmaci prescritti senza finalità terapeutiche è gravato interamente sull’erario, essendo le prescrizioni intestate a soggetti esenti. È pertanto irrilevante che il medico abbia o meno tratto un vantaggio: la condotta ha comunque arrecato un danno ingiusto all’ente che ha sopportato il costo di farmaci destinati a soggetti diversi dagli intestatari.
Sulla quantificazione, la Corte rileva che la documentazione prodotta dalla Procura indica le sole ricette effettivamente dispensate e rimborsate, per un totale di 32.434 confezioni sulla base di 15.233 ricette, con spesa pari a euro 1.693.983,53; la Procura ha poi escluso le prescrizioni sotto la soglia di cinquanta ricette per paziente. La difesa, contestando il criterio, ne ha in sostanza confermato la natura prudenziale. La domanda è accolta; il sequestro conservativo è convertito in pignoramento ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 cod. proc. civ., con condanna del convenuto alle spese processuali e di giudizio.
Nota della Redazione
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