Chiusura del controllo sui rendiconti 2020-2024 del comune senza osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 445 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis TUEL, la Sezione regionale di controllo dispone la chiusura dell’esame senza osservazioni quando dagli atti acquisiti — questionari, schemi di bilancio, allegati BDAP e attestazioni dell’Organo di revisione — non emergono profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. L’eventuale discrasia meramente redazionale del questionario, che non incide sulla effettiva consistenza delle poste di bilancio accertata in istruttoria, integra un errore materiale privo di rilievo invalidante. La raccomandazione a curare l’attuazione degli obiettivi di servizio non muta la natura della pronuncia, che resta di chiusura e non di accertamento.

Il Fatto

Nell’ambito dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali, la Sezione regionale di controllo ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari dal 2020 al 2024 di un comune, con approfondimenti istruttori sugli aspetti più significativi della gestione nel periodo considerato. L’esame ha preso le mosse dai questionari redatti dall’Organo di revisione e dagli atti acquisiti nella procedura.

La questione è giunta al Collegio in camera di consiglio su richiesta di deferimento del Magistrato istruttore, per l’adozione della pronuncia prevista dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito la situazione finanziaria dell’Ente muovendo dai risultati di amministrazione conseguiti negli esercizi esaminati e dalla loro composizione tra parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e disponibile. Il dato complessivo, come risultante dai questionari, dagli schemi di bilancio, dagli allegati trasmessi alla BDAP e dalle attestazioni dell’Organo di revisione, è stato oggetto di verifica istruttoria.

Il punto qualificante riguarda la consistenza dei residui attivi del titolo III delle entrate riferiti al 2021. Il questionario al rendiconto 2024 indicava una somma superiore a quella effettiva accertata nel corso dell’istruttoria. La Sezione riconduce la discrasia a un errore materiale nella compilazione del questionario, privo di incidenza sulla reale consistenza della posta contabile.

Su queste basi il Collegio ha escluso, per gli aspetti presi in considerazione, la sussistenza di profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione ai sensi di legge. La verifica non ha dunque fatto emergere i presupposti per un intervento correttivo o sanzionatorio.

La Sezione ha comunque indirizzato all’Ente una raccomandazione perché curi l’attuazione delle azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di servizio per gli asili nido nell’anno in corso e in futuro. La raccomandazione opera sul piano dell’indirizzo, senza trasformare la pronuncia in un accertamento.

In esito, il Collegio ha disposto la chiusura dell’esame dei rendiconti degli esercizi 2020-2024 senza osservazioni, nei limiti e termini di cui in parte motiva, e la trasmissione della deliberazione all’Organo di revisione e al Sindaco, con obbligo di quest’ultimo di comunicarne i contenuti all’Organo consiliare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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