Rito ordinario per l’autorizzazione unica di impianto fotovoltaico sotto i 300 MW (Cons. Stato n. 4871 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. non si applica all’impugnazione dell’autorizzazione unica di un impianto alimentato da fonti rinnovabili per il solo fatto che tale provvedimento comporti ex lege la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Occorre verificare in concreto se le opere progettate richiedano l’attivazione di un autonomo procedimento espropriativo e se il ricorso censuri atti specifici di tale procedura, poiché il dimezzamento dei termini processuali costituisce eccezione alle regole generali e va interpretato in senso restrittivo. L’autorizzazione unica non è atto pluristrutturato: la dichiarazione di pubblica utilità è effetto ex lege dell’atto normativo e l’unica volontà provvedimentale rilevante è quella dell’amministrazione procedente. La sentenza che dichiari l’irricevibilità del ricorso sulla base di una motivazione tautologica, omettendo l’esame del merito, è nulla e impone il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato alla Provincia un’istanza di autorizzazione unica ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2011 per realizzare un impianto fotovoltaico a terra con potenza di poco superiore a 4 MW. L’amministrazione provinciale ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, comprendendovi la variante urbanistica, il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.

Il Comune interessato ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia. Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito, ritenendo applicabile il rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. Il Comune ha proposto appello, contestando sia l’individuazione del rito sia la qualificazione dell’autorizzazione come atto complesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del rito. Il TAR aveva ritenuto applicabile la lett. f) sul presupposto che l’autorizzazione comportasse ex lege la pubblica utilità delle opere e il vincolo espropriativo. Per il Consiglio di Stato tale ricostruzione non è condivisibile. Il dimezzamento dei termini processuali rappresenta un’eccezione e richiede una verifica in concreto: occorre accertare se per realizzare le opere serva un autonomo procedimento espropriativo e se il ricorso censuri atti specifici di quella procedura.

Nel caso esaminato il Comune non ha contestato provvedimenti afferenti alla fase espropriativa. Manca dunque il presupposto per l’applicazione della lett. f). La Corte richiama la propria sentenza n. 6431 del 2025 e la sentenza n. 284 del 2023, che avevano già distinto l’astratta riconducibilità della materia da un lato e l’applicazione concreta del rito speciale dall’altro.

Quanto alla natura dell’atto, il Collegio nega che l’autorizzazione unica sia pluristrutturata. La dichiarazione di pubblica utilità è effetto ex lege dell’atto normativo che individua le opere di pubblico interesse: rispetto a essa l’autorizzazione ha natura meramente dichiarativa. Ne segue che l’unico atto impugnabile è l’autorizzazione nel suo insieme e che non è configurabile una pluralità di domande di annullamento soggette a riti diversi.

La Corte respinge anche la lettura che, muovendo da tali premesse, estenderebbe il rito accelerato a ogni controversia in materia di impianti da fonti rinnovabili. La lett. l) limita il dimezzamento agli impianti riconducibili al d.l. n. 7/2002, mentre nella specie la potenza dell’impianto è ben al di sotto dei 300 MW.

Accolto l’appello, la Corte rileva che il giudice di primo grado ha applicato il rito abbreviato con motivazione tautologica, dichiarando l’irricevibilità in base a un errore palese e privando le parti dell’esame del merito. Richiamate le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 10 e n. 11 del 2018, la n. 16 del 2024 e la n. 10 del 2025, dichiara la nullità della sentenza e rinvia la causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a. Le spese del grado sono compensate per le eccezionali ragioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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