Il riesame ex art. 56 d.l. n. 76/2020 non ripristina incentivi mai spettati (TAR Lazio n. 14234 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame di cui all’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, innestando i criteri dell’autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 nel potere di verifica e controllo del GSE, ha natura eccezionale, è doveroso ma discrezionale, e richiede una ponderazione in concreto degli interessi pubblici e privati. Tale ponderazione non implica tuttavia il riesame dell’intera vicenda finalizzato ad ammettere all’incentivazione soggetti che ne erano privi ab origine per effetto di false rappresentazioni: in tal caso l’interesse pubblico al recupero delle somme indebitamente erogate prevale sull’interesse privato al mantenimento del beneficio. Il provvedimento di decadenza determina l’effetto travolgente anche sull’approvazione della rendicontazione, quale anello della catena procedimentale, e l’assenza di responsabilità penale non ha refluenza sul piano amministrativo, essendo dirimente il dato oggettivo della difformità tra quanto dichiarato e la realtà.
Il Fatto
Una società aveva presentato, tramite la propria Energy Service Company, una proposta di progetto per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, approvata dal GSE. A seguito di un procedimento di controllo, il Gestore accertava che il progetto non disponeva dei requisiti per l’incentivazione e adottava la decadenza ab origine, con conseguente ingiunzione di restituzione delle somme percepite.
Avverso tale determinazione le società proponevano ricorso, presentando nelle more istanza di riesame ai sensi dell’art. 56 d.l. n. 76/2020, rigettata dal GSE. Il TAR, con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, accoglieva il ricorso limitatamente al profilo della mancata ponderazione degli interessi. Il GSE, ottemperando, adottava un nuovo provvedimento di rigetto con motivazione innovativa, impugnato nuovamente dalle società.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 56 d.l. n. 76/2020, rilevando che la sentenza n. 7028/2022, richiamata dalle ricorrenti, non impone al Gestore di riesaminare l’intera vicenda per ammettere all’incentivazione chi ne era privo sin dall’origine, ma solo di estendere i canoni dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 al potere di controllo. La valutazione comparativa è stata correttamente effettuata: il GSE ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico al recupero delle somme, in ragione della falsa rappresentazione emersa e dell’assenza di un affidamento meritevole di tutela.
Quanto all’archiviazione del procedimento penale, il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 9318/2025, secondo cui il decreto di archiviazione, muovendosi in un’ottica penalistica, è privo di refluenza sul piano amministrativo e non contraddice, anzi suffraga, gli elementi fattuali posti a sostegno della decadenza.
Il secondo motivo, concernente l’estensione della decadenza agli incentivi già erogati ai sensi dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, è infondato: l’accertamento della mancanza ab origine dei requisiti travolge l’approvazione della rendicontazione, venendo meno il presupposto logico-giuridico dell’intera catena procedimentale. Il Collegio richiama la giurisprudenza che articola in tre fasi la decisione di diniego della sanatoria, ritenendo aderente a tale paradigma la ricostruzione del GSE circa le false rappresentazioni.
Il terzo motivo, volto ad ottenere la mera decurtazione dell’incentivo, è infondato: la falsità della prospettazione è rilevante per escludere la sanzione meno grave prevista dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011. Il ricorso è conclusivamente respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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