Revocazione per errore di fatto e limiti del riesame del merito (Cons. Stato n. 4861 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiede una pura e semplice svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, che induca il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. L’errore deve cadere su un punto non controverso, non espressamente motivato e decisivo ai fini della pronuncia, ed emergere con immediatezza, senza indagini ermeneutiche. Non integra il vizio revocatorio la contestazione dell’apprezzamento delle risultanze processuali, dell’omesso esame di singoli documenti o del percorso argomentativo seguito. La domanda di revocazione, inoltre, deve essere autosufficiente e articolare distintamente la fase rescindente e quella rescissoria, non potendosi risolvere nella riproposizione delle censure già svolte in appello. Il rimedio non può pertanto convertirsi in un inammissibile terzo grado di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’autorizzazione rilasciata nel 1985 per un accesso carrabile lungo una strada statale, aveva impugnato il diniego opposto dall’ANAS alla domanda di rinnovo. Il diniego si fondava sull’incompatibilità dell’accesso con la disciplina delle distanze minime tra accessi privati, di cui all’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, e sul limite di durata delle concessioni previsto dall’art. 27, comma 5, del codice della strada.

Il TAR Campania aveva respinto il ricorso. La sentenza di appello del Consiglio di Stato aveva confermato il diniego, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta anche alle concessioni pregresse. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione avverso tale pronuncia, articolando otto motivi tutti fondati sul vizio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: la scadenza della concessione, l’ubicazione e la legittimità degli accessi limitrofi, la mancata pronuncia su alcune censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare i presupposti del rimedio revocatorio, distinguendo la fase rescindente da quella rescissoria e richiamando il requisito della autosufficienza della domanda. Il ricorso, nella specie, utilizza le deduzioni asseritamente rescindenti per riproporre le medesime doglianze già formulate in appello, senza alcuna autonoma distinzione tra le due fasi. Ne deriva la inammissibilità per trasformazione del rimedio in un improprio mezzo di riesame del merito.

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa rappresentazione del contenuto materiale degli atti, non nella contestazione dell’attività valutativa e interpretativa del giudice. Le argomentazioni giuridiche non sono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e l’omesso esame di un documento integra al più un error in iudicando, non censurabile con la revocazione.

Quanto al primo motivo, relativo alla scadenza, la circostanza della tempestiva domanda di rinnovo era già stata allegata in appello e riportata nella parte in fatto della sentenza impugnata: si tratta dunque di punto controverso, sottratto al paradigma revocatorio. La mancata disamina della documentazione attiene alla valutazione probatoria, non alla percezione. Il giudice, peraltro, ha risolto la questione su un piano giuridico autonomo, valorizzando l’applicabilità della norma sopravvenuta e l’impossibilità di configurare un silenzio assenso in materia di concessioni di suolo pubblico.

Anche i motivi sugli accessi limitrofi si fondano su una diversa ricostruzione fattuale e su un preteso difetto di istruttoria: profili dedotti in appello, espressamente riportati e valutati, sia pure sinteticamente. Essi attengono all’apprezzamento delle risultanze processuali e non evidenziano alcuna svista percettiva su fatti non controversi. L’ultimo motivo, sulla mancata pronuncia in ordine all’art. 22, comma 9, del codice della strada, è parimenti inammissibile: la censura risulta puntualmente riportata nella sentenza, e la decisione è incompatibile con l’impianto logico-giuridico della stessa, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’ANAS.

Nota della Redazione

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