La rinuncia al ricorso nel processo amministrativo senza adesione della controparte determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1041 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, senza la presenza del difensore della controparte, non integra i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., attesa la mancata realizzazione delle condizioni della conoscenza formale della controparte e della assenza di interesse alla prosecuzione. In tale evenienza, la rinuncia costituisce comunque atto dal quale desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso; ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e, in ragione della pronuncia in rito, la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un negozio di giochi, ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la chiusura dell’esercizio per dieci giorni ai sensi dell’art. 24, comma 21, del D.L. n. 98/2011 e il presupposto verbale di accertamento redatto dalla Questura per aver consentito ai minori di anni diciotto la partecipazione a giochi pubblici con vincita di denaro. Le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio con atto meramente formale, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando l’infondatezza del ricorso. All’udienza pubblica, il difensore della ricorrente dichiarava di voler rinunciare al ricorso, in assenza del difensore delle amministrazioni resistenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., la rinuncia al ricorso può essere effettuata dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale in ogni stato e grado del giudizio, e deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. La norma prescrive che le parti, qualora abbiano interesse alla prosecuzione, possano opporsi; in mancanza di opposizione, il processo si estingue.
La rinuncia è stata, quindi, correttamente sottoposta a tre condizioni: la provenienza della volontà dalla parte ricorrente o dal procuratore autorizzato; la conoscenza formale della controparte, desumibile dalla notifica dell’atto o dalla dichiarazione resa in udienza alla presenza del difensore di controparte; l’assenza di interesse delle altre parti alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, è emersa la mancata realizzazione della seconda condizione: la dichiarazione di rinuncia è intervenuta in udienza quando il difensore delle amministrazioni resistenti non era presente. Il Tribunale ha escluso che in tal modo si configurassero i presupposti per l’estinzione del processo. Tuttavia, la rinuncia è stata ritenuta un atto idoneo a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm..
La declaratoria di improcedibilità ha reso superflua ogni valutazione in merito all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. Con riferimento alle spese, la natura di pronuncia in rito ha indotto il Collegio a dichiararne la compensazione tra le parti.
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Nota della Redazione
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