Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 2692 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, concernente il riconoscimento della carta del docente, è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, senza che allo stesso sia dovuto compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza pubblicata il 03.06.2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per un importo annuo di 500,00 euro, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per un importo complessivo di 2.500,00 euro, in favore del ricorrente. Sul provvedimento si era formato il giudicato. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, la parte interessata ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato che la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione non aveva dedotto né provato di aver adempiuto all’obbligo di pagamento scaturente dalla sentenza passata in giudicato.
Accogliendo il ricorso, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, precisando che lo stesso assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo residuo e adottando gli atti necessari.
Il Tribunale ha escluso che al commissario ad acta spetti alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Quanto alle spese di lite, il Collegio ha accolto la domanda di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidando l’importo contenuto nel dispositivo e richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221 in ordine alla quantificazione degli onorari in controversie seriali che non richiedono l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
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Nota della Redazione
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