Giovane agricoltore: insediamento provato e studi universitari compatibili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 289 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi del P.S.R. 2014-2020 destinati all’insediamento di giovani agricoltori, il giudice contabile deve valutare l’adempimento degli obblighi convenzionalmente assunti alla luce della normativa richiamata dal bando. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 7 giugno 2018, attuativo dell’art. 9, par. 3-bis, del Reg. UE n. 1307/2013, l’apertura della partita IVA in campo agricolo è elemento di per sé sufficiente per assumere la qualifica di agricoltore attivo, concorrendo alternativamente con altri requisiti. La frequentazione universitaria non è di per sé incompatibile con l’esercizio dell’attività imprenditoriale incentivata, in assenza di una norma che la vieti. Ne consegue che, provato l’esatto adempimento degli impegni e il positivo collaudo delle opere, la domanda di risarcimento va respinta per carenza dell’elemento oggettivo della responsabilità.
Il Fatto
La procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un giovane imprenditore agricolo, chiedendo il risarcimento di un danno erariale quantificato in € 202.008,58 arrecato alla Regione Calabria.
Secondo l’atto di citazione, il convenuto avrebbe percepito indebitamente finanziamenti pubblici a valere sui fondi comunitari del P.S.R. – F.E.A.R.S. e del P.A.C., finalizzati all’avviamento di nuove aziende agricole da parte di giovani. Pur avendo aperto la partita IVA il 5 ottobre 2016 e ottenuto le agevolazioni, egli avrebbe in realtà condotto una vita da studente fuori sede, dimorando a Rende per frequentare l’ateneo, e sarebbe stato mero prestanome del padre, reale conduttore dell’azienda. Le somme contestate comprendevano € 179.599,56 per le misure 4.1.2 e 6.1.1, € 11.644,79 per quote PAC e € 10.764,23 per ulteriori misure. Il convenuto ha eccepito la nullità della citazione per genericità, la prescrizione parziale e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità della citazione ex art. 86, comma 6, c.g.c. La contestazione attorea non riguardava singole misure, ma l’effettivo svolgimento di tutte le attività finanziate, risultando le misure ulteriori funzionalmente connesse al pacchetto giovani. La domanda non era dunque generica, avendo consentito al convenuto di articolare compiutamente le proprie difese.
È stata poi disattesa l’eccezione di prescrizione. Dagli atti risultava che la prima erogazione in favore del convenuto è datata 27 novembre 2019, sicché nessun contributo era stato percepito anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso dalla notificazione dell’invito a dedurre dell’8 ottobre 2024. La domanda è pertanto tempestiva.
Nel merito, la Corte ha ricostruito gli obblighi imposti dall’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 7516 del 29 giugno 2016 e dalle relative disposizioni attuative. Quanto all’obbligo di diventare agricoltore attivo entro diciotto mesi dall’apertura della partita IVA, il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 7 giugno 2018 e della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, l’apertura della partita IVA in campo agricolo è di per sé sufficiente per assumere tale qualifica. Essendo pacifico che il convenuto aveva aperto la partita IVA il 5 ottobre 2016, egli aveva già assunto la qualifica richiesta.
Quanto all’attuazione del piano aziendale, il convenuto ha dato prova di avere comunicato il piano in data 10 marzo 2018, in tempo utile rispetto all’atto di concessione del 19 dicembre 2017, e che i trentasei mesi per l’ultimazione non potevano essere scaduti alla data dell’informativa della Guardia di finanza del 20 febbraio 2023. Riguardo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, la certificazione definitiva è stata rilasciata il 16 dicembre 2019.
Il Collegio ha quindi escluso che la frequentazione universitaria potesse assumere rilievo: l’accertamento ha riguardato in parte un periodo antecedente alla decorrenza del termine e in parte un periodo in cui il termine era ancora pendente, e comunque l’esercizio dell’attività incentivata è compatibile con l’impegno universitario, non essendo vietato da alcuna disposizione. Il positivo collaudo delle opere, datato 20 novembre 2022, ha confermato il rispetto dei termini. A identiche conclusioni è pervenuto il giudice penale, con l’annullamento del sequestro in sede di riesame e l’archiviazione disposta dal GIP. La domanda è stata pertanto respinta per carenza dell’elemento oggettivo della responsabilità, con liquidazione degli onorari di difesa a carico della Regione Calabria.
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Nota della Redazione
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