Inammissibile l’appello per manifesta infondatezza dei motivi (Cass. pen. Sez. III n. 35407 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., solo quando i motivi difettino di specificità, non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata. Non può, invece, dichiararlo inammissibile perché ritiene i motivi manifestamente infondati, cioè inidonei a confutarne l’apparato motivazionale: in tal caso deve confermare la sentenza di primo grado. I casi di inammissibilità de plano dell’appello vanno interpretati restrittivamente, perché riducono le garanzie della difesa alla sola possibilità di ricorrere per cassazione. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi non compete al giudice dell’appello neppure dopo la riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103/2017.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, alla pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Ha proposto appello.

La Corte di appello di Bologna, con ordinanza dell’11.09.2025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per asserita aspecificità dei motivi. Il condannato ricorre per cassazione lamentando la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e deduce che l’atto di appello conteneva puntuali censure ai passaggi della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sez. III accoglie il ricorso e muove dal principio, qualificato ius receptum, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. L’onere di specificità è però direttamente proporzionale a come quelle ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Il difetto di specificità, ricompreso tra le ipotesi che consentono l’inammissibilità de plano ex art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., va inteso come manifesta carenza di una censura chiaramente identificabile e interpretato in modo restrittivo. L’esigenza di garanzia del contraddittorio impone una lettura costituzionalmente orientata: solo se la censura è manifestamente carente nessuna risposta, di merito o di legittimità, il giudice d’appello è chiamato a rendere.

Da qui la distinzione decisiva: dopo la riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103/2017, l’inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, non quando siano ritenuti infondati, anche manifestamente, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 1 del 27.10.2016, Sez. IV n. 36154 del 12.09.2024, Sez. III n. 12355 del 07.01.2014 e Sez. IV n. 36533 del 15.09.2021.

Nel caso concreto, con riferimento al motivo sull’art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale è entrata nel merito della doglianza e ne ha valutato la manifesta infondatezza, introducendo elementi nuovi sulla non abitualità. Ha così risposto nel merito a un appello che poco prima aveva ritenuto inammissibile, riconoscendone di fatto la specificità e la pertinenza critica. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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