Cumulo parziale tra pensione privilegiata e redditi da lavoro dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 165 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata ordinaria riconosciuta al personale delle forze di polizia costituisce una pensione di invalidità e, ai fini del cumulo con i redditi da lavoro dipendente, è soggetta alla disciplina dell’art. 10 d.lgs. n. 503/1992, che ne prevede la cumulabilità nella misura del cinquanta per cento. Tale regime non è stato modificato dall’art. 72, comma 2, legge n. 388/2000, che ha elevato al settanta per cento la sola cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, né dall’art. 19 d.l. n. 112/2008, che ha introdotto la totale cumulabilità esclusivamente per le pensioni di anzianità. La limitazione al cumulo delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro è costituzionalmente legittima, non essendo configurabile un’equiparazione tra pensione privilegiata ordinaria e pensione di anzianità.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, era stato trasferito nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria con qualifica di operatore giudiziario. Gli era stata riconosciuta la pensione privilegiata di ottava categoria con decorrenza dal 2008. L’INPS avviava il recupero di una somma di euro 19.050,96, ritenendo non integralmente cumulabile il trattamento pensionistico con il reddito da lavoro dipendente percepito.
Il ricorrente contestava la ripetizione, invocando l’integrale cumulabilità della pensione privilegiata con il reddito da lavoro ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 165/2007 in combinato disposto con la deroga ex art. 139 d.P.R. n. 1092/1973, e chiedeva la restituzione delle somme trattenute, mentre l’INPS sosteneva la correttezza del proprio operato in base all’art. 72, comma 2, legge n. 388/2000.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha respinto il ricorso, condividendo l’orientamento espresso dalla III Sezione Centrale d’Appello nella sentenza n. 364 del 2018. Ha rilevato che la pensione privilegiata ordinaria, della quale è titolare il ricorrente, costituisce una pensione di invalidità e non una pensione di anzianità. Ne consegue l’applicabilità della regola posta dall’art. 10 d.lgs. n. 503/1992, che sancisce la incumulabilità parziale delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente nella misura del cinquanta per cento.
Il Giudice ha escluso che la disciplina sia stata innovata dal successivo intervento dell’art. 72, comma 2, legge n. 388/2000, il quale ha modificato la sola disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo, portandone la misura di cumulabilità al settanta per cento, e dall’art. 19 d.l. n. 112/2008, che ha invece inciso esclusivamente sulle pensioni di anzianità, per le quali ha introdotto la totale cumulabilità.
Il Giudice ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2016, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, legge n. 388/2000, affermando che la sussistenza di altra fonte di reddito può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico e che la natura di retribuzione differita, comune alle pensioni privilegiate e alle pensioni di anzianità, non rende costituzionalmente obbligata la loro equiparazione ai fini del cumulo, spettando al legislatore bilanciare i valori coinvolti.
Sulla base degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, che ha confermato la correttezza dei conteggi effettuati dall’ente previdenziale, il Giudice ha rigettato il ricorso, compensato le spese di lite per la particolarità e complessità della fattispecie e posto le spese della CTU, liquidate in euro 1.403,53 oltre IVA e accessori, a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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