Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 20627 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della cartella di pagamento, ritualmente presentata e positivamente definita, determina l’estinzione del giudizio tributario pendente in cassazione, anche quando la causa sia stata rinviata a nuovo ruolo per acquisire informazioni sulla regolarità della domanda di definizione. L’accertamento del positivo esito della definizione da parte dell’Agenzia delle entrate preclude ogni ulteriore scrutinio dei motivi di ricorso, restando assorbita ogni questione di merito e di rito. Le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell’art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Fatto

Una società contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento e la relativa cartella di pagamento, emessi per l’anno 2005 per omessa fatturazione di prestazioni di servizi rese nei confronti di una società partecipata, con conseguente evasione di IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che lo stralcio del credito e il suo incremento del valore della partecipazione nella controllata dovessero essere assimilati al pagamento delle prestazioni, con obbligo di emissione delle relative fatture. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Nel corso del giudizio il difensore depositava in udienza la copia del modulo di adesione alla definizione agevolata del 2017, e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire informazioni sulla regolarità della domanda.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina preliminarmente la documentazione depositata dalla ricorrente, dalla quale emerge la rituale presentazione dell’istanza di definizione agevolata. L’Agenzia delle entrate, dal canto suo, ha dato atto in udienza dell’avvenuta definizione e ha accertato il positivo esito della stessa.

Su queste basi la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. L’accertata definizione agevolata della cartella assorbe ogni ulteriore questione, compresi i motivi di ricorso che investivano tanto profili di rito — la pretesa tardività dell’appello e la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. — quanto profili di merito, tra cui l’assimilazione della rinuncia al credito al pagamento delle prestazioni e la configurabilità dell’abuso del diritto.

La decisione si fonda sull’effetto estintivo che l’istituto della definizione agevolata produce sul rapporto processuale. Il venir meno della materia del contendere per effetto della definizione impedisce al giudice di pronunciarsi sui motivi proposti, che restano non scrutinati.

Quanto al regime delle spese, la Corte applica il terzo comma dell’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, lasciando le spese a carico delle parti che le hanno anticipate. L’esito del giudizio esclude infine i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *