Prelievo erariale unico e responsabilità solidale dell’esercente per apparecchi privi di nulla osta (Cass. civ. Sez. 5 n. 14232 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prelievo erariale unico, l’art. 39-quater, comma 2°, d.l. 269/2003 distingue due ipotesi: per gli apparecchi privi del nulla osta, il tributo è dovuto dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione o, in caso di mancata identificazione, dal possessore o detentore, con il concorso solidale dell’esercente i locali; per gli apparecchi muniti del nulla osta il cui esercizio costituisca illecito, il maggiore prelievo è invece dovuto solo da chi ha commesso l’illecito, con responsabilità sussidiaria degli altri soggetti soltanto qualora non sia possibile l’identificazione dell’autore. Ne consegue che, nel caso di apparecchio privo di nulla osta, la responsabilità solidale dell’esercente sussiste sempre, indipendentemente dall’avvenuta individuazione del soggetto responsabile dell’installazione. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la formale devoluzione di una questione al giudice d’appello, che non può configurarsi in caso di contumacia dell’appellato e di decisione di prime cure basata sul principio della ragione più liquida.
Il Fatto
La contribuente, titolare di un bar, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva determinato il prelievo erariale unico dovuto per l’anno 2017 in relazione ad una slot machine installata nei locali, provvista di doppia scheda: una regolare e collegata alla rete telematica, l’altra irregolare e non connessa. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo l’esercente non obbligata, essendo stato individuato il soggetto che aveva installato l’apparecchio e ne era proprietario.
L’Amministrazione proponeva appello e la contribuente restava contumace. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, affermando la responsabilità solidale della contribuente, persistente fino al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’autore dell’illecito. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione e alla omessa pronuncia su questioni non esaminate in primo grado. Entrambi sono stati ritenuti infondati: il vizio di omessa pronuncia presuppone la formale proposizione di un motivo di appello o di un’eccezione, circostanza non verificabile in caso di mancata costituzione dell’appellato. La Corte ha precisato che, quando il giudice di prime cure decide sulla base della ragione più liquida, le questioni assorbite devono essere devolute al giudice d’appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie in ragione della contumacia.
Quanto al vizio di carenza di motivazione, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., il vizio sussiste solo quando la motivazione sia mancante graficamente, meramente apparente o caratterizzata da contrasti irriducibili. Nel caso di specie, la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva anche sui profili della congruità dell’avviso e della prova dei fatti, pur se non richiesti dalla devoluzione.
Sul terzo motivo, la Corte ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 39-quater, comma 2°, d.l. 269/2003, come modificato dal d.l. 78/2009. La disposizione configura un duplice regime: per gli apparecchi privi del nulla osta, il prelievo è dovuto dall’installatore o, in mancanza di identificazione, dal possessore o detentore, con responsabilità in solido dell’esercente i locali; per gli apparecchi muniti del nulla osta il cui esercizio sia illecito, il maggiore prelievo grava sugli autori dell’illecito e solo in via sussidiaria sugli altri soggetti indicati dalla norma, qualora l’identificazione non sia possibile.
Nel caso di specie, trattandosi di apparecchio privo del nulla osta (atteso che l’accertamento concerneva la scheda irregolare), la Corte ha ritenuto che la responsabilità solidale dell’esercente sussista in ogni caso, senza che rilevi l’avvenuta individuazione dell’installatore. La motivazione del giudice d’appello è stata corretta ai sensi dell’art. 384, comma 4°, c.p.c., non essendo richiesto il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’autore dell’illecito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni ex art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., in conformità alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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