RTI prestazioni assunte chiare avvalimento nullo senza intero apparato (TAR Emilia-Romagna n. 415 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara tecnicamente complesse il principio del risultato e quello della massima partecipazione vanno bilanciati con l’autovincolo della lex specialis e con la par condicio tra concorrenti. Il dovere di collaborazione e clare loqui impone all’operatore economico di indicare con immediatezza le prestazioni assunte da ciascuna impresa del raggruppamento, senza che la stazione appaltante sia gravata di un obbligo di ricerca nella documentazione. La dichiarazione che, in presenza di prestazioni divisibili, si limiti a una ripartizione percentuale globale è inidonea e giustifica l’esclusione. È nullo il contratto di avvalimento che non metta a disposizione l’intero apparato organizzativo, ivi comprese la direzione tecnica e la manodopera qualificata, che avrebbe consentito all’ausiliaria di conseguire l’attestazione SOA. L’offerta che indichi un dato tecnico difforme da un requisito essenziale della lex specialis non può essere recuperata in giudizio, valendo il principio di autoresponsabilità.
Il Fatto
Start Romagna S.p.A. ha indetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di stazioni di ricarica “overnight” per autobus elettrici nei depositi di Ravenna e Rimini e di un punto di ricarica plug-in presso l’autostazione di Ravenna. All’esito della gara si colloca al primo posto il RTI tra la mandataria e la mandante, con 81,95 punti, seguito dalla ricorrente con 77,02 punti.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo motivi “escludenti” e, in via subordinata, l’erroneità dei punteggi tecnici, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro. Propone ricorso incidentale il raggruppamento aggiudicatario, censurando il metro valutativo e un chiarimento della stazione appaltante. Non risulta che il contratto sia stato stipulato nelle more.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi escludenti. Sull’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 e sull’art. 17.3 del disciplinare, la dichiarazione del RTI si limita a una ripartizione percentuale globale. Poiché le prestazioni oggetto delle categorie OG3 e OG10 sono chiaramente distinguibili, la dichiarazione è incerta e indeterminata: non consente di comprendere “chi fa cosa” né di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione.
Il Collegio respinge la tesi secondo cui la Commissione avrebbe potuto ricostruire la volontà contrattuale esaminando la documentazione. Il dovere di clare loqui, correlato ai principi di buona fede e non aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990, impone al concorrente di rendere immediatamente intelligibile il proprio impegno, non potendosi valorizzare i requisiti posseduti per determinare in via induttiva le quote assunte.
Sul secondo motivo, relativo all’avvalimento ex art. 104, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, il contratto mette a disposizione know-how, tre figure tecniche e attrezzature, ma non l’intero apparato organizzativo impiegato per conseguire la SOA. Richiamando l’art. 26 dell’Allegato II.12 e il precedente del TAR Sicilia, Catania, n. 1432 del 2024, il Collegio ritiene il contratto nullo per difetto della messa a disposizione della direzione tecnica e della manodopera qualificata.
Sul terzo motivo, il PFTE indica quale caratteristica “principale” dei charger un fattore di potenza superiore a 0,91, da qualificarsi come requisito minimo. L’offerta dichiara un valore di 0,8: la conformità sostanziale non rileva, perché la documentazione è stata prodotta solo in giudizio e non poteva essere introdotta con il soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di elemento dell’offerta tecnica.
Passando ai motivi subordinati, il Collegio accerta errori di calcolo sui criteri quantitativi, ma esclude l’azzeramento dei punteggi, dovendo la Commissione ricalcolare i parametri sulla base dei dati emergenti dall’offerta. È invece fondata la censura sul criterio delle stazioni di ricarica: il mero fornitore non integra una referenza del concorrente e le Power Unit non equivalgono alle stazioni. Il ricorso incidentale è in parte improcedibile e in parte respinto.
Nota della Redazione
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