Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale (TAR Liguria n. 467 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal conseguimento in via amministrativa del bene della vita richiesto, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale presuppone una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa; essa non può trovare accoglimento quando la definizione del giudizio avvenga su un piano meramente processuale. In tal caso la regolazione delle spese resta rimessa alla valutazione complessiva dell’andamento del giudizio, anche in considerazione dell’attività difensiva effettivamente svolta.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa di noleggio di unità da diporto, aveva impugnato nel 2023 la lex specialis della procedura selettiva indetta dall’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività nell’area marina protetta, lamentando una clausola escludente. Quel ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza non impugnata, ma nelle more la ricorrente ha operato grazie alla tutela cautelare concessa in via provvisoria.

Con il ricorso in esame l’interessata impugna il bando e il disciplinare della nuova procedura indetta per il 2024, ritenuti lesivi perché riservano la partecipazione alle imprese inserite nelle graduatorie della selezione precedente, escludendo ex ante ogni nuovo operatore. Le amministrazioni intimate eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza. Nelle more, la ricorrente ottiene l’autorizzazione per effetto dell’ordinanza cautelare e, successivamente, partecipa a una “gara suppletiva” indetta dall’Ente, conseguendo l’autorizzazione definitiva, rinnovabile per altri due anni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, come concordemente riconosciuto dalle parti, è venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione degli atti della gara originaria. Attraverso la partecipazione alla procedura suppletiva, l’interessata ha infatti conseguito il bene della vita cui aspirava: la titolarità di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto all’interno dell’area marina protetta, valida per il 2024 e rinnovabile per un ulteriore biennio.

La definizione del giudizio avviene dunque sul piano dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale non procede all’esame dei due motivi di gravame, incentrati sulla violazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta e sulla asserita lesione dei principi di par condicio competitorum, libero accesso al mercato e libertà di stabilimento.

La ricorrente aveva chiesto la condanna alle spese sostenendo la soccombenza virtuale della controparte. Il Collegio disattende la richiesta. La pronuncia ha carattere meramente processuale e non contiene alcun accertamento sulla fondatezza della pretesa. La regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale presuppone, invece, una valutazione di merito che qui manca.

A sostegno della compensazione il Tribunale considera inoltre che le spese della fase cautelare erano già state compensate e che, dopo quella fase, non è stata più svolta attività difensiva di rilievo. Le spese del giudizio vengono quindi integralmente compensate, con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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