Inidoneità psico-fisica al concorso militare e discrezionalità tecnica della commissione medica (Cons. Stato n. 2573 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecniche delle commissioni mediche nei concorsi pubblici per il reclutamento nelle Forze armate e di polizia costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del travisamento dei fatti, della violazione delle regole procedurali e dell’illogicità manifesta, percepibile ictu oculi dalla sola lettura degli atti. L’accertamento del requisito psico-fisico è riferito al momento dello svolgimento della selezione e ha natura non ripetibile, non potendo essere messo in discussione sulla base di esiti di segno opposto acquisiti in epoca successiva, anche a garanzia della par condicio tra i candidati. I vizi sintomatici dell’eccesso di potere devono essere introdotti con specifiche allegazioni fattuali idonee a insinuare un ragionevole principio di prova. È irrilevante l’eventuale miglioramento delle condizioni di salute conseguente a trattamenti terapeutici o al decorso del tempo, nonché il superamento delle prove ginniche, attesa l’ontologica differenza tra giudizio di efficienza fisica e giudizio di idoneità psico-fisica. Ove la lex specialis e le direttive tecniche includano determinate patologie tra le cause di non idoneità, la relativa declaratoria costituisce per l’amministrazione un atto dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva superato le prove del concorso per l’ammissione di allievi marescialli presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Nel corso della visita di incorporamento del 5 febbraio 2021 dichiarava di aver sofferto di lombosciatalgia sinistra da ernia discale L4-L5, producendo documentazione clinica. Sottoposto a ulteriore esame obiettivo presso il Centro di reclutamento, la diagnosi veniva confermata e l’amministrazione lo dichiarava non idoneo al servizio, richiamando il punto XX, lettera a), n. 228 dell’allegato 1 al decreto del Comandante generale n. 61772/2016, adottato in attuazione del d.m. n. 155/2000.

Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il TAR Lazio, disposta verificazione presso il Centro militare di medicina legale di Roma Cecchignola, respingeva il gravame e condannava il ricorrente alle spese. La commissione aveva confermato la diagnosi e il giudizio di non idoneità, rilevando una limitazione funzionale alla flessione dorsale del piede sinistro. Propone appello il candidato, chiedendo nuova verificazione o consulenza tecnica e censurando anche la statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare, il collegio prescinde dalla richiesta di integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, cod. proc. amm., essendo il gravame manifestamente infondato. Nel merito richiama l’orientamento consolidato sull’ampiezza della discrezionalità tecnica riconosciuta alle commissioni concorsuali, ricordando che l’accertamento è riferito al momento della selezione e ha carattere irripetibile.

Il sindacato giudiziale resta ammesso per travisamento, violazione procedurale e illogicità manifesta, ma i profili sintomatici dell’eccesso di potere devono essere supportati da specifiche allegazioni fattuali. Nel caso concreto tale allegazione manca: la censura di difetto di istruttoria resta una mera enunciazione. L’esame della documentazione dimostra invece che la commissione ha espresso un giudizio frutto di analisi oggettive e coerenti, applicando i criteri della normativa generale, della lex specialis e delle norme tecniche per gli accertamenti sanitari.

La Corte valorizza il combinato disposto del d.m. n. 155/2000 e delle direttive dell’allegato 1 al decreto n. 61772/2016, che al punto XX, lettera a), n. 228 annoverano tra le cause di non idoneità le ernie discali e i loro pregressi trattamenti chirurgici, quando siano causa di dismorfismi o limitazioni funzionali. Poiché nel caso di specie le limitazioni sono state accertate, la dichiarazione di inidoneità costituisce atto dovuto. La verificazione ha confermato la diagnosi e riscontrato anche la patologia di cui al n. 229, con impegno funzionale.

Non è pertinente il richiamo al precedente di Cons. Stato, sez. IV, n. 2026/2018, che invitava l’amministrazione a verificare la sussistenza di dismorfismi o limitazioni: qui la verificazione è stata già svolta e ha rilevato specifiche limitazioni funzionali. Irrilevante è il superamento delle prove di efficienza fisica, per la differenza ontologica rispetto alle visite mediche. Quanto agli accertamenti successivi prodotti dall’appellante, la Corte ribadisce che i requisiti devono essere posseduti entro il termine di partecipazione e comprovati nei tempi della selezione, pena la violazione della par condicio. Il collegio ritiene quindi di non disporre ulteriore verificazione o c.t.u., essendo l’iter valutativo immune da censure metodologiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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