Ruolo aggiunto e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 431 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte che, dopo la fase cautelare, non compaia alle udienze pubbliche e non depositi memorie, atti o documenti, nonostante la ritualità degli avvisi, manifesta il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione di merito. Il giudice può desumere argomenti di prova dalla condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., nonché dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.. Il ruolo aggiunto, finalizzato allo smaltimento delle cause risalenti e alla verifica della persistenza dell’interesse, impone alla parte un onere di leale collaborazione ai sensi dell’art. 2 c.p.a.. Il giudicato cautelare sfavorevole e la natura temporanea degli atti impugnati concorrono a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Rimini ha rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il diniego si fondava sulla mancata dimostrazione dell’iscrizione anagrafica e della stabile dimora nella provincia, nonché sull’omessa integrazione documentale nonostante l’invito ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e sulla cancellazione per irreperibilità accertata dal Comune.

Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’iscrizione anagrafica non costituisce requisito per il rinnovo del titolo. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale n. 252/2021. Successivamente la causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto per verificare la persistenza dell’interesse, ma il ricorrente non è comparso né ha depositato atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la causa è stata trattata nell’ambito del ruolo aggiunto, strumento finalizzato allo smaltimento delle controversie più risalenti, in funzione della ragionevole durata del processo. In tale contesto, per il principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 c.p.a., la parte avrebbe dovuto rappresentare le ragioni oggettive della persistenza di un’utilità concreta alla pronuncia di merito.

Il Tribunale ritiene che l’esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo dimostri il sopravvenuto difetto di interesse. Depongono in tal senso l’assenza di qualsiasi atto processuale successivo alla fase cautelare del 2021, la mancata comparizione alle due udienze pubbliche nonostante la ritualità degli avvisi e l’assenza di memorie o documenti.

Rilevano inoltre la natura degli atti impugnati, destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere superati dalle successive vicende amministrative, e il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto della sospensiva, con la quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia.

Il Collegio valorizza anche l’assenza di domanda risarcitoria o di espressa riserva di proporla. Richiamati gli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. e l’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., il Tribunale desume dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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