Requisiti del RTI tra lex specialis e cumulo: esclusione dell’aggiudicatario (TAR Sicilia n. 726 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la lex specialis, una volta cristallizzata, vincola non solo gli operatori economici ma anche la stazione appaltante, in forza del principio di autovincolo di cui all’art. 97 Cost. Le clausole che prescrivono il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale vanno interpretate in senso strettamente letterale, applicando i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Pertanto, ove il disciplinare richieda, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, che il requisito del fatturato per servizi analoghi sia posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti, non è consentito ricorrere al criterio del cumulo di cui all’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, salva la preventiva impugnazione della clausola. Il raggruppamento che non comprovi il possesso del requisito nei termini prescritti va escluso e la relativa aggiudicazione è annullata.

Il Fatto

Con bando del 20 giugno 2025, la società di gestione dell’aeroporto civile di Trapani Birgi indiceva una gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 29, 71 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento triennale del servizio sanitario aeroportuale, per un importo complessivo di oltre un milione di euro. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Presentavano offerta il costituendo RTI poi aggiudicatario, la ricorrente e un terzo concorrente, escluso. Con verbale n. 5 del 4 novembre 2025 la commissione giudicatrice aggiudicava l’appalto al raggruppamento controinteressato, collocando la ricorrente al secondo posto. Comunicata l’aggiudicazione il 5 dicembre 2025, la ricorrente formulava istanza di annullamento in autotutela, deducendo la mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo al raggruppamento aggiudicatario. L’Amministrazione si limitava a disporre la prosecuzione del contratto con l’attuale gestore fino al 28 febbraio 2026, sicché la ricorrente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, con contestuale domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il primo motivo, non ritenendo necessarie le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente. Il thema decidendum attiene alla corretta interpretazione dell’art. 6.4 del disciplinare di gara, che, in caso di raggruppamento orizzontale, prescriveva che il requisito del fatturato per servizi analoghi fosse posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Il Tribunale muove dalla premessa che l’art. 68 del d.lgs. n. 36/2023 ha soppresso la distinzione tra ATI verticali e orizzontali, recependo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022, in causa C-642/20, con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese. Il comma 11 della medesima disposizione stabilisce la regola generale secondo cui i raggruppamenti sono ammessi se gli operatori possiedono complessivamente i requisiti di capacità economica e tecnica; il comma 4, lettera b), consente però alle stazioni appaltanti di specificare motivatamente nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti ottemperano a tali requisiti.

Nella specie, la clausola dell’art. 6.4 non risulta supportata da una specifica motivazione; ciò nondimeno essa non si presta ad interpretazioni diverse da quella letterale. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la lex specialis va interpretata secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2025, n. 8786), con la conseguenza che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre. Poiché il disciplinare richiedeva che i requisiti di capacità economica e quelli del personale medico e infermieristico fossero soddisfatti dal raggruppamento nel complesso, la diversa formulazione adottata solo per i servizi analoghi esprime una precisa volontà dell’Amministrazione, non suscettibile di diversa lettura.

Le controinteressate non avevano impugnato la clausola, né in via principale né con ricorso incidentale. Il Collegio esclude che possa invocarsi la nullità della previsione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023: la nullità è circoscritta alle clausole di esclusione di tipo generale di cui agli artt. 94 e 95, mentre l’introduzione di requisiti ulteriori configura un’ipotesi di annullabilità, con correlato onere di impugnazione non assolto.

Nel merito, i DGUE delle due componenti del raggruppamento attestavano il medesimo servizio presso il presidio sanitario di Comiso, reso congiuntamente dall’ATI; gli importi fatturati, divisi tra le ditte, non raggiungevano la soglia di 370.000 euro prevista dalla legge di gara. Le stesse dichiarazioni, inoltre, riferivano il requisito a un periodo superiore all’anno e indicavano un fatturato annuo specifico manifestamente inferiore al minimo richiesto. Il raggruppamento andava dunque escluso, con annullamento dei provvedimenti impugnati e declaratoria della ricorrente quale aggiudicataria, salva la verifica dei requisiti autodichiarati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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