Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992 al militare solo se compatibile per ruolo e grado (TAR Emilia-Romagna n. 436 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore militare di scegliere, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, la sede più vicina al domicilio della persona con disabilità da assistere non è assoluto né illimitato. L’inciso “ove possibile” impone un bilanciamento tra l’interesse del richiedente e le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, che nell’ambito militare assumono particolare rilievo. Ai sensi dell’art. 981 C.O.M., il trasferimento presuppone nella sede richiesta una collocazione compatibile per ruolo e grado con lo stato del militare. Per negare il trasferimento le esigenze di servizio non possono essere genericamente richiamate, ma devono risultare da una congrua motivazione e da concreti elementi ostativi riferiti alla sede di servizio attuale e a quella richiesta, considerando il grado e la specifica professionalità del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito in servizio presso un reggimento di aviazione dell’Esercito dislocato in Emilia-Romagna, ha chiesto al DIPE l’assegnazione temporanea presso una sede campana, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992. A fondamento dell’istanza ha dedotto una situazione familiare complessa: il padre affetto da gravi patologie, la madre riconosciuta invalida permanente al 75% e un figlio con disturbo dello sviluppo.
Il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, chiedendo l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento del diritto al trasferimento. L’Amministrazione si è costituita contestando ammissibilità e fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992 riconosce al lavoratore che assiste persona con disabilità in situazione di gravità il diritto ai permessi; il successivo comma 5 gli consente di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio dell’assistito. Nell’ordinamento militare l’art. 625 C.O.M. afferma la specificità e autosufficienza dell’ordinamento del personale militare, mentre l’art. 981 C.O.M. rende applicabile la disciplina richiamata “compatibilmente con il proprio status”.
Da qui il principio del bilanciamento. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 987 del 2018; sez. IV n. 1196 del 2021; sez. II n. 7938 del 2024; sez. VI n. 287 del 2025) e quella di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 7945 del 2008; Cass. n. 7981 del 2018; Cass. n. 4677 del 2021; Cass. n. 22885 del 2021) escludono che il diritto sia assoluto: esso va contemperato con le esigenze economiche, produttive e organizzative del datore, tanto più quando è coinvolto l’interesse pubblico. Il potere discrezionale dell’Amministrazione deve però tradursi in una verifica accurata, sorretta da congrua motivazione, con indicazione concreta degli elementi ostativi.
Nel caso di specie il DIPE ha analiticamente motivato. Ha verificato, sede per sede, che presso i reparti di Salerno, Serre e Persano non è prevista la posizione organica di “Tecnico di aeromobile di 2° Livello” ricoperta dal ricorrente. Ha rilevato la situazione deficitaria dell’ente di appartenenza, con scopertura del 18% circa nella specifica professionalità. Ha escluso la fungibilità con la posizione organica posseduta in passato nella diversa categoria di inquadramento.
Il Collegio ritiene che tali valutazioni rispettino gli insegnamenti richiamati. La specifica professionalità del militare rileva su un duplice versante: per l’utile collocazione nella sede di destinazione e per l’effettiva sostituibilità presso la sede di origine. Non esiste un diritto al trasferimento “a qualunque costo”, nemmeno attraverso un sostanziale demansionamento a scapito dell’efficienza dell’amministrazione militare. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese. Resta salva la facoltà di reiterare l’istanza al mutare degli elementi di fatto o delle valutazioni discrezionali.
Nota della Redazione
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