Daspo con obbligo di presentazione: la convalida anticipata è nulla (Cass. pen. Sez. III n. 20510 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. l’ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., emessa prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento questorile. La violazione del termine dilatorio lede il diritto dell’interessato all’intervento e all’assistenza difensiva e integra una nullità posta a difesa del contraddittorio, che non postula l’allegazione di un concreto interesse a farla valere. I principi elaborati in tema di interesse ad impugnare non sono pertinenti, poiché il termine è l’unica modalità di esercizio del contraddittorio cartolare nella procedura di convalida.

Il Fatto

Un provvedimento del Questore aveva disposto, nei confronti del destinatario, il divieto di accesso negli impianti sportivi e l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in occasione delle competizioni in cui gioca una determinata squadra. Con ordinanza del 05/11/2025 il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento.

Il destinatario ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione del termine minimo di quarantotto ore per articolare le proprie difese: il provvedimento questorile era stato notificato il 03/11/2025 alle ore 16,00, mentre la convalida era stata emessa il 05/11/2025 alle ore 13,10. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo pregiudiziale, ricostruendo i contrapposti orientamenti di legittimità in materia. Un indirizzo largamente maggioritario, risalente a Sez. 3, n. 27727 del 2008, riteneva affetta da nullità di ordine generale la convalida intervenuta prima del decorso del termine di quarantotto ore, per lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. A tale indirizzo si era affiancato un orientamento più recente, espresso da Sez. 3, n. 19640 del 2024 e da altre pronunce del 2024 e del 2025, secondo cui l’inosservanza del termine integra una nullità a regime intermedio, deducibile solo se l’interessato alleghi un pregiudizio concreto e specifico, causalmente derivante dalla violazione.

Il Collegio ritiene di aderire al più risalente indirizzo. La nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. è posta a difesa del contraddittorio nel quale si esplica il diritto di difesa e non postula l’allegazione di un concreto interesse a farla valere. I principi enunciati in tema di interesse ad impugnare non sono quindi applicabili alla violazione del termine a difesa nella procedura di convalida del provvedimento di daspo con obbligo di presentazione.

La Corte richiama Sez. 3, n. 10294 del 14.01.2026, secondo cui il termine è previsto dalla legge per assicurare, in materia di limitazione della libertà personale e in un procedimento caratterizzato da brevità dei termini e assenza di contraddittorio in presenza, l’unica modalità di esercizio del diritto al contraddittorio. La sua lesione costituisce già l’interesse a denunciare la nullità, senza ulteriori allegazioni.

L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e sussiste solo se il gravame è idoneo a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante. Nel caso in esame tale interesse si configura nell’osservanza del termine dilatorio, nel quale, con la presentazione di memorie, si instaura il contraddittorio. Non può dunque richiedersi l’ulteriore allegazione di una decisione più vantaggiosa.

Nel caso concreto la violazione è accertata: il provvedimento questorile è stato notificato il 03/11/2025 alle ore 16,00 e la convalida è intervenuta il 05/11/2025 alle ore 13,10, comprimendo l’intervallo concesso alla difesa. Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, limitatamente all’obbligo di presentazione, con perdita di efficacia del provvedimento questorile e ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa relativa al divieto di accesso agli impianti. L’assorbimento degli ulteriori motivi consegue a tale epilogo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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