Salvaguardia gestioni idriche autonome solo con previo consenso dell’ambito (TAR Abruzzo n. 31 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia delle gestioni autonome del servizio idrico integrato nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, prevista dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, opera esclusivamente per le gestioni già istituite ai sensi dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 30 dicembre 2012, e dunque assistite dal previo consenso dell’ente di governo d’ambito. La norma è derogatoria ed eccezionale rispetto al principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali e va interpretata in modo rigoroso e restrittivo. L’ente di governo d’ambito, in presenza del previo consenso già rilasciato, svolge una mera attività ricognitiva, non una nuova valutazione discrezionale. La salvaguardia di cui alla lett. b) richiede l’accertamento contestuale e positivo di tutti i requisiti ivi previsti, con onere dimostrativo a carico del Comune istante.

Il Fatto

Il Comune ricorrente, piccolo ente montano, impugna la delibera con cui l’ERSI ha dichiarato concluso con esito negativo il procedimento di riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato, unitamente al parere del Ministero dell’Ambiente prot. 7069 del 18 aprile 2016 e alla successiva comunicazione del 14 settembre 2022. Il Comune chiede l’annullamento sostenendo, in via principale, di avere già ottenuto la gestione autonoma in forza della prima formulazione dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, che non richiedeva il previo consenso dell’ente d’ambito; in via subordinata, di possedere comunque i requisiti della lett. b) del comma 2-bis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. La prima versione dell’art. 148, comma 5 consentiva ai piccoli Comuni montani la gestione diretta o tramite società pubblica controllata. Il d.lgs. n. 4/2008 sostituì la disposizione, richiedendo la gestione dell’intero servizio integrato e il previo consenso dell’Autorità d’ambito. L’art. 148 fu poi abrogato dalla l. n. 191/2009 dal 31 dicembre 2012. Il d.l. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) introdusse il comma 2-bis dell’art. 147, riaffermando il principio di unicità della gestione.

Secondo il TAR le parole “esistenti” e “già istituite” sono decisive. Per restare legittimamente autonome, le gestioni comunali devono essere state ufficialmente riconosciute mediante il consenso dell’ente d’ambito. Il Collegio esclude che la lett. a) possa riferirsi a gestioni autonome di mero fatto prive di tale consenso: una lettura estensiva vanificherebbe il principio dell’unicità di gestione. La deroga risponde a esigenze di economicità ed efficienza, rimesse alla valutazione dell’ente d’ambito.

Ne consegue che l’ERSI non ha compiuto alcuna nuova valutazione discrezionale, ma solo un’attività ricognitiva dell’assenza del consenso. Da qui l’infondatezza della censura di difetto di motivazione. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 65 del 2019 è giudicato inconferente, riguardando una disposizione regionale sarda e un oggetto circoscritto. Inapplicabile è anche il meccanismo dell’art. 17-bis l. n. 241/1990, poiché il consenso in esame non è un assenso endoprocedimentale tipico.

Quanto alla lett. b), il Collegio ritiene infondato il motivo. Dall’istruttoria emerge l’assenza dei requisiti: depuratore in rifacimento, scarichi e prelievi non autorizzati, controlli interni assenti, mancato rispetto degli standard ARERA, carenza di dati su volumi e perdite. Il TAR sottolinea che la salvaguardia presuppone una gestione di eccellenza, tale da giustificare la deroga alla gestione unica, costantemente monitorata dal regolatore.

Le censure introdotte con la memoria conclusionale non notificata sono dichiarate tardive. La doglianza di disparità rispetto ad altri Comuni è comunque respinta: il vizio non è configurabile quando si invoca l’estensione di un trattamento illegittimamente più favorevole (Cons. Stato, sez. VI, n. 4867 del 2014). Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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