Salvaguardia gestioni idriche autonome solo se assentite dall’ente d’ambito (TAR Abruzzo n. 30 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvezza delle gestioni idriche autonome dettata dall’art. 147, comma 2-bis, lettera a), d.lgs. n. 152/2006 opera esclusivamente per le gestioni dei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del previo testo dell’art. 148, comma 5, e dunque assistite dal previo consenso dell’ente di governo dell’ambito. Non è sufficiente la mera deliberazione comunale di gestione diretta adottata prima del 13 febbraio 2008. La norma è derogatoria ed eccezionale e va interpretata in modo rigoroso e restrittivo, perché un’interpretazione estensiva vanificherebbe il principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali. Il riparto dei requisiti di salvaguardia tra la lettera a) e la lettera b) del comma 2-bis non consente ai Comuni di sottrarsi alla verifica demandata all’ente d’ambito.
Il Fatto
Due Comuni ricorrono davanti al TAR Abruzzo per l’annullamento della deliberazione con cui il Consiglio Direttivo dell’ERSI Abruzzo, il 30.06.2022, ha inserito le rispettive gestioni tra quelle non conformi ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, aprendo la procedura di trasferimento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico. Impugnano anche la nota del 14.09.2022 con cui la procedura è stata avviata.
I Comuni sostengono di essere già salvaguardati ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, avendo deliberato nei rispettivi consigli, nel 2006, la gestione autonoma del servizio. Ritengono perciò inutile il procedimento di verifica svolto dall’ERSI ai sensi della lettera b) e illegittimo il provvedimento che lo ha concluso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 147, comma 1, impone la partecipazione obbligatoria degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, cui è trasferito l’esercizio delle competenze in materia. Il comma 2 e l’art. 149-bis affermano il principio di unicità della gestione, volto a superare la frammentarietà delle gestioni locali e le diseconomie di scala.
Il Giudice ripercorre l’evoluzione della deroga. Il testo originario dell’art. 148, comma 5, ammetteva la gestione autonoma dei piccoli Comuni montani a condizione che il servizio fosse operato direttamente o tramite società pubblica controllata. Il d.lgs. n. 4/2008 richiese la gestione dell’intero servizio integrato e il previo consenso dell’Autorità d’ambito. L’art. 148 fu poi abrogato dalla legge n. 191/2009 dal 31 dicembre 2012. Il d.l. n. 133/2014 reintrodusse la salvezza per le gestioni autonome esistenti nei Comuni montani sotto i 1.000 abitanti «istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148». La legge n. 221/2015 distinse la lettera a), riferita alle gestioni già istituite, dalla lettera b), riferita a quelle esistenti con requisiti qualitativi delle fonti.
La Corte sottolinea la portata delle parole «esistenti» e «istituite»: la gestione autonoma resta legittima solo se ufficialmente riconosciuta dall’ente d’ambito mediante il consenso richiesto dal comma 5 nel testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 30 dicembre 2012. La deroga risponde a ragioni di economicità ed efficienza, rimesse alla valutazione dell’ente d’ambito. Il richiamo alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 16 del 2011 conferma che la gestione diretta richiede una valutazione di convenienza e il consenso dell’Autorità d’Ambito.
Nel caso concreto l’Ente d’Ambito aveva formalmente escluso la possibilità di autorizzare le gestioni autonome, perché i Comuni non gestivano la depurazione e dunque non l’intero servizio integrato. La Regione aveva confermato che la salvaguardia riguarda solo le gestioni assentite prima dell’abrogazione. Il Collegio respinge l’interpretazione estensiva e ritiene inconferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2019, circoscritta alle gestioni preesistenti alla novella del 2008. Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri Comuni, il Giudice osserva che il vizio non è deducibile quando si rivendica l’applicazione in proprio favore di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 4867 del 2014.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e compensazione nei confronti degli altri soggetti.
Nota della Redazione
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