Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nel giudizio di revoca delle licenze (TAR Puglia n. 363 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e non integra una ipotesi di cessazione della materia del contendere, che presuppone un’attività amministrativa integralmente satisfattiva. La declaratoria di improcedibilità non esime il giudice dalla valutazione della soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese di lite: ove le censure si rivelino infondate, il ricorrente va condannato alla rifusione in favore dell’amministrazione. Nel giudizio di revoca delle licenze di polizia di sicurezza, la carenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 r.d. n. 773/1931 può fondarsi sulla contiguità dell’impresa con ambienti della malavita locale, desunta anche da un’interdittiva antimafia divenuta definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore pirotecnico, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Lecce, il 28 novembre 2019, aveva revocato tre licenze di pubblica sicurezza relative all’esercizio dell’attività di pirotecnico, alla gestione di un deposito di esplodenti e alla minuta vendita di prodotti esplodenti, ordinando la cessione del materiale giacente entro sessanta giorni.
La revoca seguiva un controllo della Questura, nel corso del quale erano state riscontrate irregolarità, e si fondava sulla ritenuta inaffidabilità del titolare, nonché su un’interdittiva antimafia emessa dalla stessa Prefettura. Il ricorrente articolava censure di violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Nel corso del giudizio, pendente l’impugnazione dell’interdittiva dinanzi al Consiglio di Stato, la difesa depositava istanza dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata il 4 marzo 2024 e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale — e in particolare Cons. Stato, Sez. V, n. 9683 del 13 novembre 2023 — il Tribunale distingue la carenza sopravvenuta di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone un’azione amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre, tra l’altro, quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione.
Il Tribunale precisa che la declaratoria di improcedibilità non lo esime dal valutare la soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese. Sul punto ritiene infondate le censure. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, osserva che la revoca è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento del 17 giugno 2019, inoltrata il 1° luglio 2019; richiama in proposito l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5661/2019, resa nel giudizio connesso, secondo cui il termine per le osservazioni non era ancora decorso.
Nel merito, il Collegio conferma le conclusioni già rassegnate in sede cautelare con l’ordinanza n. 329/2020, a sua volta confermata in appello. Ritiene comprovati gli abusi del titolo autorizzatorio accertati dalla polizia giudiziaria, con valore fidefacente, e condivide i rilievi sulla carenza dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 11 r.d. n. 773/1931, attesa la contiguità dell’impresa con ambienti della malavita locale.
A sostegno, il Tribunale richiama l’interdittiva antimafia del 18 ottobre 2019, divenuta definitiva a seguito della reiezione dell’appello con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8644/2023. In quella sede era stato evidenziato che il rapporto di parentela con un congiunto indagato si coniugava con ulteriori elementi indiziari — il contesto ambientale ristretto e la confidenzialità riscontrata in sede penale — idonei a fondare il rischio di infiltrazione, in linea con la Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione dell’Interno, liquidate in complessivi euro 1.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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