Accesso documentale contro il silenzio: legittimato passivo il gestore del servizio (TAR Campania n. 2345 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del silenzio rigetto presuppone che l’istanza di accesso documentale sia stata rivolta al soggetto effettivamente titolare della documentazione richiesta. È inammissibile e comunque infondata l’azione esperita nei confronti di una società che, per il riparto societario della filiera elettrica, non è controparte contrattuale dell’utente né gestore della distribuzione locale. L’integrale riscontro fornito dalla società competente nel termine di trenta giorni esclude la formazione del silenzio e rende non contestabile la carenza di legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica, lamenta continue interruzioni del servizio verificatesi dal 16 al 19 luglio 2024, con danni alle apparecchiature elettroniche della propria abitazione. Con PEC dell’11.09.2024 indirizza alla società capogruppo una duplice istanza: risarcimento del danno e accesso agli atti ex legge n. 241/1990, per ottenere la documentazione relativa all’interruzione e ogni atto presupposto e consequenziale del rapporto.

Ritenendo formatosi il silenzio rigetto per inerzia della società, propone ricorso davanti al TAR. La resistente eccepisce la carenza di legittimazione passiva: la fornitura sarebbe riferibile ad altra società del gruppo, con separazione societaria delle attività di distribuzione e vendita ai sensi del d.l. n. 73/2007, convertito con l. n. 125/2007. Il ricorrente replica che il disservizio ha coinvolto un’ampia area territoriale e che il gestore locale ha riscontrato l’istanza con nota del 9 ottobre 2024, chiedendo eventualmente l’integrazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dell’effettiva formazione del silenzio. La nota del 9 ottobre 2024, prodotta solo a seguito delle difese della resistente, dimostra che il gestore della distribuzione locale ha riscontrato l’istanza nel termine di trenta giorni previsto per l’accesso documentale. Il riscontro contiene la descrizione del guasto, le ragioni del fenomeno interruttivo e le informazioni su casi e modi degli indennizzi.

Da qui la duplice conseguenza. Sul piano oggettivo non è configurabile alcuna fattispecie di silenzio rigetto, essendo intervenuto un espresso riscontro. Sul piano soggettivo il ricorrente conosceva già prima del ricorso la carenza di legittimazione della società evocata: la risposta proveniva da altra e diversa società, espressamente indicata nella documentazione contrattuale e nella fattura quale referente unico per guasti e interruzioni del servizio.

Il Collegio sottolinea che la controparte contrattuale è altra società del gruppo, anch’essa chiaramente evincibile dalla fattura emessa dal fornitore. Ne deriva la estraneità della resistente alla pretesa ostensiva: i documenti contrattuali appartengono al fornitore, mentre gli atti su guasti e interruzioni, non limitati alla singola utenza, sono riferibili al distributore locale.

Il ricorso è pertanto respinto. La domanda risulta indirizzata fin dall’origine procedimentale a un soggetto estraneo al rapporto e giudizialmente esperita avverso un silenzio mai formatosi, senza contestazione della nota di riscontro. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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