Cittadinanza: diniego per condanna ostativa ex art. 6, co. 1, lett. b), legge n. 91/1992 e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 1476 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio attiene a una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Detto diritto si affievolisce ad interesse legittimo solo nell’ipotesi di diniego fondato sulla causa ostativa di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992, ovvero quando il rigetto sia il risultato di valutazioni discrezionali circa motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ove il diniego sia invece giustificato dalla mancanza di requisiti oggettivi, come la condanna per delitti non colposi di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda in caso di riproposizione dinanzi al giudice competente.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava, in data 29.01.2018, istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Con decreto del 6.12.2022, la Prefettura di Crotone rigettava l’istanza per la sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, consistente in una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 3.01.2019, per i reati di commercio di prodotti falsi e ricettazione (artt. 474 e 648, secondo comma, cod. pen.).
Il ricorrente impugnava il decreto dinanzi al TAR deducendo, con il primo motivo, la carenza di potere della Prefettura, competente solo per l’emanazione del decreto di inammissibilità e non per il rigetto, di competenza ministeriale. Con il secondo motivo, lamentava la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e l’eccesso di potere per la mancata valutazione della personalità, dell’integrazione sociale e del radicamento familiare del richiedente. L’Amministrazione si costituiva per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, rilevava con ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando alle parti il termine per memorie sulla sola questione. Entrambe le parti depositavano memorie nel termine assegnato.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, anche delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (ord. n. 25398 del 2024), il TAR chiarisce che l’acquisto della cittadinanza per matrimonio configura un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Tale diritto si affievolisce ad interesse legittimo solo nell’ipotesi di diniego per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992, essendo tale valutazione rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione.
Nel caso di specie, il rigetto non è avvenuto per motivi di sicurezza, ma per la condanna riportata dal ricorrente per delitti non colposi con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992. Tale causa ostativa attiene ai requisiti oggettivi prescritti dalla legge e non implica alcun affievolimento della situazione giuridica soggettiva. Non essendosi prodotto l’affievolimento a interesse legittimo, la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti dinanzi al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. La natura degli interessi dedotti induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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