Sanatoria edilizia, doppia conformità e atto plurimotivato non impugnato (TAR Lazio n. 185 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la c.d. doppia conformità dell’opera abusiva alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza. Il relativo provvedimento ha carattere vincolato e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla corrispondenza dell’opera alle prescrizioni applicabili nei due momenti considerati. L’onere probatorio della doppia conformità grava interamente sul privato istante. In presenza di un atto plurimotivato, la mancata impugnazione di una delle ragioni autonome che lo sorreggono ne determina il consolidamento, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune ha respinto l’istanza di accertamento di conformità relativa a due costruzioni realizzate in area soggetta a vincolo idrogeologico, in fascia di rispetto di elettrodotto e in area boscata. Il diniego è stato dedotto per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è passata in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che subordina il rilascio del titolo in sanatoria alla conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. La funzione dell’istituto è garantire il rispetto della normativa durante tutto l’arco temporale tra l’opera e l’istanza, come affermato dalla Corte costituzionale n. 68 del 2018 e dalle pronunce precedenti richiamate.
Il procedimento di verifica sfocia in un provvedimento di carattere vincolato, che non necessita di altra motivazione oltre a quella sulla corrispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie e a quelle recate da normative speciali. Ne deriva che l’onere di dimostrare la doppia conformità è interamente a carico della parte, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 2660 del 2023.
Nel caso concreto la ricorrente non ha provato, né prima ancora allegato, la doppia conformità dell’opera. Il Comune ha comunque istruito l’istanza e l’ha denegata per due ragioni: mancanza del lotto minimo richiesto dalla disciplina vigente al momento della domanda ed eccesso di volumetria.
Avverso il motivo relativo all’assenza del lotto minimo la ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola giustificazione autonoma per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. VI, n. 4866 del 2020; Cons. Stato, sez. V, n. 5138 del 2019). La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma rende superfluo l’esame delle ulteriori censure, la cui ipotetica fondatezza non recherebbe utilità concreta alla ricorrente.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto che la pubblica amministrazione si è costituita con atto di pura forma.
Nota della Redazione
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