Nessun risarcimento se il danno era evitabile con l’ordinaria diligenza processuale (TAR Sicilia n. 1141 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio per i danni derivanti da un provvedimento amministrativo illegittimo, il giudice esclude il risarcimento dei pregiudizi che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. L’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. recepisce il principio dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. e impone di valutare il comportamento complessivo delle parti. L’omessa attivazione dei rimedi processuali, tra cui l’esecuzione dell’ordinanza cautelare e l’istanza di prelievo, integra violazione del dovere di diligenza e può spiegare effetto eziologico esclusivo nella produzione del danno. Il pregiudizio, in tal caso, è evitabile e la domanda risarcitoria va rigettata.
Il Fatto
Con sentenza n. 1730 del 27 maggio 2021, passata in giudicato, il TAR Sicilia aveva annullato il provvedimento con cui la banca, sulla base del parere del Ministero dello Sviluppo Economico, aveva dichiarato non ammissibile alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 il progetto presentato dalla società ricorrente.
La società ha quindi agito per la condanna del Ministero al risarcimento del danno, quantificando i pregiudizi in maggiori interessi bancari, contributo in conto capitale negato e lucro cessante. Il Ministero ha contestato la fondatezza della domanda; la banca ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, essendo stata evocata a titolo di litis denuntiatio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato correttamente la posizione della banca, destinataria della notificazione a mero titolo di litis denuntiatio, escludendo sul punto ogni rilievo invalidante.
Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. ha portata ricognitiva dei principi dell’art. 1227 cod. civ., già evocati dall’Adunanza plenaria n. 3 del 2011. Il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, escludendo i danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche tramite gli strumenti di tutela previsti. Tra questi rientra il rimedio cautelare, la cui omessa attivazione è dato valutabile alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà (Cons. Stato n. 7699 del 2020; Cons. Stato n. 1831 del 2024).
Applicando tale regola, il Collegio rileva che la società aveva ottenuto l’ordinanza cautelare n. 410 del 5 aprile 2007, con cui era stata disposta l’ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura. A fronte della mancata esecuzione di quel provvedimento, la ricorrente avrebbe potuto chiedere al Tribunale l’adozione delle più opportune disposizioni attuative ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, all’epoca vigente.
Inoltre, la società avrebbe potuto sollecitare la definizione nel merito con istanza di prelievo, segnalando l’urgenza del ricorso in ragione del tempo trascorso tra la trattazione dell’istanza cautelare e la discussione nel merito (richiamati TAR Cagliari n. 20 del 2023, TAR Venezia n. 854 del 2021, TAR Palermo n. 2886 del 2019 e n. 2318 del 2019).
Il mancato impulso processuale ha così integrato la violazione del dovere di diligenza cristallizzato dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., oggi recepito dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., con effetto eziologico esclusivo nella produzione dei pregiudizi lamentati. Questi, con alta probabilità, sarebbero stati evitabili già con l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, atteso l’esito finale della causa. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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