Sanatoria edilizia subordinata a doppia conformità e destinazione urbanistica (TAR Puglia n. 1185 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la verifica della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Tale verifica non può prescindere dalla destinazione d’uso impressa dallo strumento urbanistico generale, poiché i locali accessori concorrono comunque alla determinazione della volumetria edificabile. La fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 richiede l’accertamento dei presupposti tecnico-strutturali che la rendono ammissibile e non opera in via sostitutiva automatica della demolizione. Il verbale di constatazione che si limiti a confermare la persistenza dell’abuso è atto meramente confermativo e, come tale, non autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Il ricorrente acquistava un immobile all’esito di una procedura di espropriazione immobiliare. La relazione peritale e il decreto di assegnazione del Tribunale evidenziavano un ampliamento di 43 mq privo di idoneo titolo edilizio. Presentata domanda di sanatoria, l’ufficio comunale la rigettava e ingiungeva la demolizione.
Il ricorrente impugnava quindi l’ordinanza di demolizione con ricorso introduttivo. Con successivi motivi aggiunti gravava il rigetto dell’istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, poi il diniego definitivo di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e, infine, il verbale di sopralluogo della polizia edilizia. Il Comune si costituiva e contestava ogni assunto, rilevando l’insanabilità del volume anche alla luce delle NTA del PRG.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: il volume di 43 mq è stato realizzato in assenza di titolo edilizio, come emerge dalla procedura espropriativa e dalla verificazione disposta in giudizio, ed è sostanzialmente ammesso dalla stessa parte, che ha presentato plurime istanze di sanatoria. Le doglianze del ricorso introduttivo restano quindi prive di supporto.
Quanto alla fiscalizzazione, il Tribunale rileva che non sussistono i presupposti applicativi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, accertati in sede di verificazione; la pratica è stata archiviata e sul punto si è formata acquiescenza. I primi motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il tecnico incaricato della verificazione ha escluso la doppia conformità ove il volume sia considerato vano residenziale e ha subordinato l’eventuale sanatoria, quale vano accessorio, alla dimostrazione della conformità alle norme urbanistiche, edilizie, strutturali e impiantistiche, dimostrazione non prodotta. Il Comune ha poi chiarito, con relazione tecnica, che il vano non può qualificarsi accessorio e che, ai sensi dell’art. 31 delle NTA del PRG (verde pubblico di quartiere), i locali accessori concorrono comunque alla volumetria edificabile. Anche la ridefinizione a deposito residenziale costituirebbe ampliamento volumetrico incompatibile con le destinazioni ammissibili.
Il Collegio condivide tali conclusioni perché conformi alla normativa di specie. I secondi motivi aggiunti sono quindi respinti. Quanto ai terzi motivi, rivolti al verbale di constatazione, essi sono irricevibili per tardività e comunque inammissibili, perché indirizzati avverso un atto meramente confermativo che denota solo la persistenza dell’abuso. Il Tribunale esclude inoltre i dedotti vizi di erronea applicazione di legge, carenza istruttoria e motivazionale, avendo il procedimento conosciuto ampio approfondimento e partecipazione. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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