Ottemperanza al giudicato di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1185 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il ricorso per ottemperanza è fondato. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e, per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta. All’accoglimento segue la condanna dell’amministrazione alle spese, comprensive di quelle sostenute per ottenere copie esecutive e certificazione di passaggio in giudicato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto n. cron. 948/2020 depositato il 01.06.2020, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto veniva munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione.
La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto.
Il giudice verifica poi il perfezionarsi della mora dell’amministrazione. Richiama l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, rilevando il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo.
Il Collegio esamina anche la fase amministrativa introdotta dalla legge n. 89/2001. La parte ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. È decorso invano il termine di sei mesi dalla trasmissione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inerzia nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 e dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Collegio condanna infine il Ministero alle spese, liquidate in € 300,00 per compensi oltre accessori, e al rimborso di quelle sostenute dopo il decreto per il giudizio di ottemperanza, in particolare per le copie esecutive e la certificazione di passaggio in giudicato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, richiamando Cons. Stato n. 3484 del 2021, Cons. Stato n. 1498 del 2017 e TAR Campania n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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