Sanatoria edilizia, doppia conformità e diniego in zona a piano attuativo (TAR Puglia n. 1540 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi degli artt. 34 e 36 d.P.R. n. 380/2001, presuppone l’accertamento della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e a quello della domanda. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni difensive prodotte a seguito del preavviso di diniego, non essendo configurabile un obbligo di motivazione rafforzata. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento se il privato non allega gli elementi fattuali o valutativi che, introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto incidere sul contenuto decisorio. Il sindacato di legittimità resta ancorato alla normativa vigente al momento dell’adozione del diniego, con salvezza delle nuove istanze avanzabili alla luce delle sopravvenienze normative.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Comune di Lizzano il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per un fabbricato residenziale a un piano fuori terra, realizzato su un lotto ricadente in zona C2 del PRG. Il Responsabile del settore tecnico ed edilizia privata ha opposto un diniego definitivo in data 3.7.2024, poi confermato con atto del 25.07.2024 all’esito della valutazione delle osservazioni difensive.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e di motivazione, la lesione dell’affidamento e del principio di proporzionalità, oltre alla violazione dell’art. 32 legge n. 1150/1942 in relazione al ruolo della Commissione Edilizia. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure relative alle garanzie partecipative. I documenti in atti dimostrano che il ricorrente, ricevuto il preavviso di diniego, ha potuto interloquire con l’Amministrazione producendo osservazioni difensive, delle cui valutazioni il provvedimento di conferma dà conto. Il Comune non era tenuto a confutare in modo dettagliato e specifico ogni rilievo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Campania, Napoli, Sez. II n. 670 del 2023; TAR Marche, Ancona, Sez. I n. 177 del 2025).
Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3672 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8043 del 2022, il Tribunale ribadisce che la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 rileva solo se il privato indichi gli elementi fattuali o valutativi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. Nella specie il ricorrente non ha addotto alcun elemento utile alla revisione del procedimento.
Le censure di difetto di motivazione e di istruttoria sono disattese perché il diniego è stato adottato all’esito di un procedimento vincolato all’accertamento della doppia conformità. Il ricorrente non ha allegato, né in sede procedimentale né processuale, elementi idonei a comprovare i presupposti richiesti. Le NTA del PRG per la zona C2 prescrivono infatti l’attuazione mediante piano particolareggiato o piano di lottizzazione, escludendo il rilascio di un permesso di costruire semplice.
Quanto all’invito a valutare la legge n. 105 del 24.07.2024 di conversione del c.d. Decreto Salva Casa, il Collegio precisa che il proprio compito è verificare la legittimità del diniego alla luce della normativa esistente al momento della sua emanazione, restando salva la possibilità di avanzare nuove istanze e di un loro esame da parte dell’Amministrazione.
Infine, la censura sull’art. 32 legge n. 1150/1942 è infondata: la Commissione Edilizia è stata soppressa dall’art. 96 d.lgs. n. 267/2000 e la competenza al rilascio del permesso è concentrata in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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