L’inerzia del Ministero nella carta docente integra inottemperanza al giudicato (TAR Lazio n. 10395 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato del giudice ordinario integra gli estremi della inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso ex art. 112 c.p.a. e la nomina del commissario ad acta. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al dictum giudiziale senza alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere pronunciata solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza – la declaratoria del diritto all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 4197/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, mantenendo un comportamento omissivo.
La ricorrente proponeva quindi azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si costituiva con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notifica al Ministero e la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha accertato la mancata ottemperanza dell’Amministrazione, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non avendo il Ministero eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia. Tale comportamento, secondo la giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023), integra gli estremi della inottemperanza, in quanto il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, non potendo sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 4197/2024 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando sin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, non ritenendo sussistenti allo stato i presupposti, precisando che vi si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza su apposita richiesta. Ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’Amministrazione, liquidando le spese a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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