Il diniego paesaggistico stagionale va motivato sulle funzioni effettive dell’opera (TAR Puglia n. 1541 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica al mantenimento annuale di manufatti amovibili è illegittimo per carenza di istruttoria e difetto di motivazione quando la Soprintendenza lo fondi su formule stereotipate e sull’assimilazione automatica della struttura ad altre tipologie, senza verificare le specifiche costruttive, la concreta interazione con le visuali tutelate e le funzioni effettivamente svolte dal servizio. Le valutazioni di merito devono appuntarsi sulla soluzione progettuale proposta dall’istante e sul grado di edificazione del contesto. Il precedente espresso su richieste analoghe non esonera l’amministrazione dall’esame puntuale del caso concreto.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha espresso parere contrario al mantenimento per il periodo invernale dei manufatti relativi a una idrosuperficie con annesso miniterminal, realizzata su area comunale e demaniale per attività di diporto nautico, nell’ambito di un progetto di cooperazione transfrontaliera.

In sede di conferenza di servizi la Soprintendenza aveva subordinato il proprio assenso alla condizione che i manufatti fossero rimossi durante il periodo invernale. Il Comune ha poi chiesto il mantenimento annuale, rappresentando che la struttura è destinata a collegamenti business con i paesi transadriatici e ad attività di corriere postale, e non solo a usi turistici. La Commissione Locale per il paesaggio ha espresso parere preventivo favorevole; la Soprintendenza ha comunicato preavviso di diniego e quindi il parere negativo impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il ragionamento della Soprintendenza e lo qualifica come sillogismo: la struttura è stata ritenuta assimilabile tipologicamente agli stabilimenti balneari e, su questa base, le sono state opposte le medesime ragioni normalmente ostative al mantenimento annuale di tali strutture. Il TAR ritiene però che l’assimilazione sia errata.

Per gli stabilimenti balneari il divieto di mantenimento annuale può rappresentare un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, tenuto conto della natura dell’attività esercitata. Nel caso concreto, invece, il Comune aveva chiarito nella relazione tecnica allegata all’istanza la sostanziale inutilità di un assenso limitato alla stagione estiva, a fronte di un servizio pubblico destinato a coprire l’intero anno solare.

Il Tribunale censura inoltre il metodo: il fatto che su altre richieste analoghe fosse stato espresso parere negativo non esentava la Soprintendenza dal verificare puntualmente la possibilità di consentire il mantenimento annuale, alla luce delle specifiche costruttive dei manufatti, della concreta interazione con il territorio e delle nuove esigenze rappresentate. Le valutazioni di merito devono appuntarsi sulla soluzione progettuale di interesse dell’istante, non su categorie astratte.

Il parere impugnato è stato invece espresso sulla scorta di formule stereotipate, senza adeguato apprezzamento del grado di edificazione del territorio circostante, delle effettive interazioni dei manufatti con le visuali di riferimento, delle caratteristiche del progetto e delle specifiche funzionali del servizio. Il Collegio valorizza in particolare il dato che i manufatti occupano uno spazio a ridosso di una precedente struttura, impegnando un ingombro già interessato da una sagoma preesistente.

Il diniego risulta pertanto inficiato per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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