L’ordine di demolizione non richiede motivazione ulteriore nè avviso di avvio (TAR Puglia n. 1539 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla individuazione e qualificazione degli abusi. Trattandosi di attività vincolata di repressione degli illeciti edilizi, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, non potendo l’apporto collaborativo del privato mutare l’esito del procedimento. Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità oltre il termine di sessanta giorni integra diniego tacito, che l’interessato ha l’onere di impugnare tempestivamente; la sua mancata impugnazione determina il difetto di interesse all’esame delle censure avverso l’ordine demolitorio. La mancata esatta identificazione dell’area acquisita non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione, potendo essere compiuta con atti successivi a valle di natura dichiarativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Natura e Strutture del Comune di Cisternino ha ingiunto la demolizione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi di alcuni manufatti, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, provvedimento notificatogli il 04.07.2024.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordine per essere stato emesso in pendenza di istanza di sanatoria, la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per insufficiente motivazione, l’insussistenza delle irregolarità e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la mancata indicazione dell’area di sedime. Il Comune si è costituito per resistere. In sede cautelare il Tribunale ha sospeso gli effetti dell’ingiunzione con ordinanza collegiale n. 744 del 21.11.2024. All’udienza pubblica del 12.11.2025 la causa è stata introitata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo. Secondo il consolidato orientamento richiamato — Cons. Stato, Sez. VII, n. 688 del 2025, Sez. VI, n. 5664 del 2023, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3183 del 2023 — il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità oltre sessanta giorni ha natura di silenzio significativo, tipizzato come diniego tacito, che l’interessato ha l’onere di impugnare.
Poiché il ricorrente non ha impugnato il diniego tacito formatosi sull’istanza ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale ha ravvisato il sopravvenuto difetto di interesse all’esame delle censure, non potendo il ricorrente trarne alcuna utilità. Il procedimento di sanatoria, del resto, non può più ritenersi pendente, essendosi concluso in via definitiva per la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Comune con nota del 19.06.2024.
Anche il secondo motivo è stato respinto. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto ai presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 6404 del 2023. Nella specie il provvedimento contiene una descrizione specifica delle opere contestate e l’individuazione delle norme violate.
Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è vincolata e non è assistita da particolari garanzie, non essendo necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2523 del 2022, Sez. II, n. 9892 del 2023). L’astratta sanabilità degli abusi è irrilevante, essendo le opere realizzate in difetto dei titoli edilizi e paesaggistici.
Infine, la censura sull’area di sedime è stata disattesa: la mancata esatta identificazione dell’area acquisita non rende illegittima l’ingiunzione, potendo essere compiuta con atti successivi a valle di natura dichiarativa e ricognitiva (TAR Campania, Napoli, n. 7046 del 2022). Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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