Informativa antimafia sindacabile senza indizi gravi e concordanti (TAR Emilia-Romagna n. 341 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia e il diniego di iscrizione alla White List presuppongono un quadro indiziario fattuale idoneo a sostenere la prognosi di permeabilità mafiosa dell’impresa, da condurre secondo il criterio del “più probabile che non”. Il sindacato del giudice amministrativo si estende alla gravità degli indizi, che devono essere gravi, precisi e concordanti. Il quadro deve dar conto, in modo organico e coerente, dell’influenza di un sodalizio criminale sulle scelte gestionali dell’impresa. La gravità del potere prefettizio non legittima il richiamo a elementi remoti nel tempo, a mere parentele con soggetti deceduti o a deferimenti rimasti privi di seguito processuale. Il difetto di istruttoria e di motivazione determina l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Una società ha impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui la Prefettura ha negato il rinnovo dell’iscrizione alla White List, ravvisando il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91 d.lgs. n. 159/2011. La ricorrente ha contestato la consistenza delle evidenze istruttorie poste a base della prognosi prefettizia.

Con ordinanza n. 184 del 20 novembre 2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento. Preso visione del verbale del Gruppo Interforze del 26 giugno 2025, mai comunicato, la società ha proposto motivi aggiunti per illegittimità derivata, articolando ulteriori censure. All’udienza del 27 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura dell’informativa antimafia: provvedimento preventivo che attesta tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte gestionali dell’impresa. La sua sussistenza va desunta da un quadro indiziario che dia conto della permeabilità dell’impresa, secondo il criterio del “più probabile che non”. Richiamando TAR Toscana, sez. II, n. 288 del 2023 (che a sua volta cita Consiglio di Stato, sez. III, n. 4372 del 2020 e n. 6740 del 2020), il Tribunale ribadisce che la gravità del quadro indiziario è sindacabile con pieno accesso ai fatti rivelatori, che devono essere gravi, precisi e concordanti.

Il potere prefettizio non può sfociare in arbitrio: dall’istruttoria deve emergere l’influenza di un sodalizio criminale sull’attività e sulle scelte del destinatario, presidiato dall’art. 41 Cost. Il quadro indiziario deve quindi esporre, in modo organico e coerente, fatti che secondo la regola causale del “più probabile che non” portino a ritenere ragionevolmente sussistente il rischio, con congrua motivazione dell’istruttoria svolta (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 8737 del 2017).

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che gli elementi valorizzati nel provvedimento non possiedono i caratteri della precisione e concordanza. Quanto ai profili riguardanti i genitori del legale rappresentante, si tratta di un semplice deferimento all’Autorità Giudiziaria del 2009, rimasto privo di seguito, e di condanne risalenti al 1998 e al 2002, oltre a un solo lontano rapporto di parentela con soggetto deceduto. Anche le frequentazioni risalgono agli anni 2002 e 2003, con soggetti condannati solo nel 2021 e 2022.

Il deferimento per dichiarazione fraudolenta e il conseguente sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto anche a carico di altri soggetti, non bastano da soli a sorreggere il pericolo di condizionamento, soprattutto in una valutazione congiunta con elementi privi di consistenza. Parimenti irrilevanti sono la pregressa titolarità di una ditta priva di controindicazioni, la partecipazione dismessa nel 2015 a una compagine destinataria di interdittiva antimafia e le operazioni commerciali valorizzate, di numero e importi non significativi.

In definitiva, gli elementi istruttori, analizzati singolarmente e nel loro insieme, non sono idonei a supportare il giudizio di permeabilità mafiosa. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono accolti per difetto di istruttoria e di motivazione, con annullamento del provvedimento e assorbimento delle ulteriori censure. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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