Obbligo di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 6177 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che accerta il diritto di un docente a ottenere il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, deve essere eseguita dall’Amministrazione. Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. non consente di riesaminare i presupposti della pretesa già accertata, ma è volto esclusivamente a verificare l’inadempimento dell’Amministrazione e a garantirne l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’ottemperanza, nominando fin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. In tema di onere della prova tra debitore e creditore, grava sull’Amministrazione inadempiente l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Una docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma una sentenza che dichiarava il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo nominale di 500 euro, e che condannava il Ministero a dare applicazione al beneficio, non riceveva l’esecuzione del provvedimento da parte dell’Amministrazione.
La ricorrente, decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio osserva che il ricorso è fondato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione risulta regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme prescritte all’Amministrazione resistente. È inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Il Tribunale conferma la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Rileva che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, la Corte ritiene che la pretesa della ricorrente debba trovare accoglimento.
La sentenza di merito ha accertato il diritto della docente alla Carta del docente, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Il Ministero deve pertanto essere condannato a dare esecuzione alla decisione.
Il Collegio ordina all’Amministrazione di adempiere nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine, nomina fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nei successivi 60 giorni, su richiesta della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina infine la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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