Sospensione della determina di ripristino delle concessioni demaniali in attesa del giudizio sul bando (TAR Puglia n. 91 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e di consegna delle aree oggetto di concessioni demaniali marittime scadute, il giudice amministrativo può disporre la sospensione degli effetti dell’atto quando risulti pendente un giudizio di appello avverso la sentenza che ha annullato il bando di gara presupposto, in quanto la definizione del contenzioso di merito possa rendere inopportuno l’azzeramento anticipato della situazione possessoria. La fissazione dell’udienza di merito deve essere ravvicinata, al fine di pervenire a una decisione a causa integra.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Ginosa, impugnava la determina dirigenziale che, all’esito della scadenza del titolo concessorio, le intimava il ripristino dello stato dei luoghi e la consegna dell’area all’Amministrazione comunale. La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto, in quanto presupposto e consequenziale rispetto al bando di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali, già annullato con sentenza della stessa Sezione. Avverso tale sentenza, il Comune aveva proposto appello, ancora pendente.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare, ha operato il bilanciamento degli opposti interessi, ritenendo opportuna la sospensione della determina impugnata. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che la vicenda ablativa trovi il suo presupposto nel bando di gara oggetto del contenzioso pendente in appello, la cui definizione è stata fissata per la camera di consiglio del 10 marzo 2026. Tale elemento ha indotto il giudice a ritenere preferibile mantenere inalterata la situazione di fatto fino alla decisione sul merito della controversia.

La Sezione ha inoltre considerato la prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso, fissata per il 6 maggio 2026, tale da garantire una definizione della controversia a causa integra, senza che la misura cautelare si risolva in un’anticipazione del giudizio di merito.

Il provvedimento cautelare è stato pertanto accolto, con sospensione degli effetti della determina n. 2619/2025 e compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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