Subappalto necessario e sindacato sulle valutazioni tecniche (TAR Emilia-Romagna n. 1360 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della partecipazione a una procedura di gara, il concorrente che non possieda la qualificazione per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria deve rendere una dichiarazione di subappalto espressa, con la quale indica la volontà di affidare le lavorazioni eccedenti la propria qualifica; la dichiarazione è idonea anche se non enumera puntualmente tutte le lavorazioni, purché l’importo delle opere subappaltate risulti adeguato a colmare il requisito mancante. L’onere di dimostrare l’inidoneità della dichiarazione grava su chi contesta l’ammissione del concorrente. In materia di criteri di valutazione discrezionali, le valutazioni della commissione giudicatrice sono sindacabili soltanto in presenza di scelte manifestamente illogiche, irrazionali o arbitrarie; le censure che sollecitano un sindacato sostitutivo sono inammissibili, così come quelle che non siano accompagnate da una plausibile rideterminazione dei punteggi (superamento della prova di resistenza).

Il Fatto

La Provincia di Forlì-Cesena indiceva una procedura negoziata per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ripristino dei dissesti sulla strada provinciale SP 129, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipavano due soli operatori: la società controinteressata, risultata aggiudicataria con 97,345 punti, e la società ricorrente, classificatasi seconda con 92,74 punti. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo quattro motivi di ricorso: il difetto di qualificazione della controinteressata nella categoria scorporabile OG 13, l’inidoneità dell’offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione concernenti la mitigazione del traffico e la competenza del progettista, nonché la violazione del termine di stand still in ragione della stipula del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle amministrazioni statali, estromettendole dal giudizio in quanto nessun atto da esse adottato era stato impugnato.

Nel merito, la prima censura riguardava l’asserita carenza di qualificazione nella categoria OG 13, per la quale la controinteressata possedeva una classifica inferiore rispetto a quella richiesta dalla legge di gara. Il Collegio ha chiarito che la dichiarazione di subappalto della controinteressata, comprensiva di lavorazioni quali abbattimento alberi, sfalcio vegetazione, drenaggi e opere di consolidamento, era adeguata a colmare l’eccedenza del requisito mancante. La ricorrente non aveva fornito prova certa che l’importo delle lavorazioni subappaltate non fosse idoneo a coprire la differenza, onere che incombeva su di essa. Sul punto il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il subappalto necessario non si differenzia nella natura giuridica da quello facoltativo, essendo sufficiente l’espressa indicazione della volontà di ricorrervi per supplire alla qualificazione mancante.

Quanto al criterio B, la proposta di chiusura notturna della strada provinciale è stata ritenuta legittima: la controinteressata aveva accettato tutte le prescrizioni della documentazione di gara, inclusa l’ordinanza provinciale sul traffico e la relazione sul traffico veicolare, che già contemplavano deroghe per residenti e mezzi di soccorso. La chiusura in orario notturno, lungi dal violare tali atti, risultava coerente con la finalità di mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere. Il Tribunale ha escluso che le violazioni lamentate fossero sussistenti e ha reputato corretta la valutazione dell’offerta come migliorativa. In ordine al criterio A, il Collegio ha ribadito il limitato sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice, ammissibile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti; la ricorrente non aveva dimostrato l’errore né indicato il punteggio che avrebbe dovuto essere attribuito, restando comunque assorbente il mancato superamento della prova di resistenza, essendo stata la sua offerta valutata migliore nel criterio.

Infine, la violazione dello stand still è stata esclusa in ragione dell’insussistenza dei vizi dell’aggiudicazione dedotti con i motivi precedenti. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *