Indennità di fine rapporto ARERA: tetto retributivo solo dal 1° maggio 2014 (Cons. Stato n. 6266 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui, introdotto dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014, non si applica retroattivamente all’intero arco del rapporto di lavoro ai fini della determinazione dell’indennità di fine rapporto. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.l. n. 66/2014, le riduzioni conseguenti alla predetta disposizione operano, ai fini dei trattamenti previdenziali, solo con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° maggio 2014, con salvaguardia del previgente limite di euro 311.658,53 per il periodo anteriore. L’indennità di fine rapporto ha natura retributiva differita con concorrente funzione previdenziale: gli incrementi convenzionali della base di calcolo, non riconducibili allo stretto sinallagma lavorativo, restano estranei alla individuazione del tetto retributivo e vanno applicati all’intero periodo di servizio. La relativa pretesa costituisce diritto soggettivo patrimoniale, soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 2248, comma 1, n. 5), cod. civ., e non al termine decadenziale di impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente e poi Presidente pro tempore dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, impugna la sentenza con cui il TAR Lombardia ha respinto il ricorso volto all’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di fine rapporto con decorrenza dal 30 giugno 2019 e alla condanna dell’Autorità al pagamento della differenza, oltre interessi legali.

Assunto in servizio dal 1998 e promosso fino alla qualifica di direttore centrale, l’interessato aveva ricoperto la carica di Presidente in posizione di fuori ruolo dal 2011 al 2018, facendo poi rientro in ruolo e rassegnando le dimissioni con decorrenza dal 1° luglio 2019. L’Autorità aveva quantificato l’indennità in euro 560.000,00 lordi, applicando le maggiorazioni convenzionali e il tetto retributivo di euro 240.000 annui anche ai periodi di servizio anteriori al 1° maggio 2014. Di qui il giudizio, definito in primo grado con reiezione e portato in appello.

La Motivazione della Corte

Rigettate le eccezioni preliminari, il Collegio ha qualificato la pretesa come diritto soggettivo di carattere patrimoniale, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale e operatività della prescrizione quinquennale dell’art. 2248, comma 1, n. 5), cod. civ., riferito alle indennità per cessazione del rapporto di lavoro.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha anzitutto disatteso la lettura del primo giudice, che aveva ricondotto l’indennità di fine rapporto a una natura esclusivamente retributiva. Muovendo dalla giurisprudenza costituzionale, si è ribadito che le indennità erogate al termine del rapporto presentano natura retributiva differita con concorrente funzione previdenziale, con conseguente attrazione nell’ambito dell’art. 36 Cost.

Da tale qualificazione discende il criterio di calcolo. La lettera dell’art. 13, comma 4, del d.l. n. 66/2014 è dirimente: le riduzioni dei trattamenti retributivi operano, ai fini previdenziali, solo per le anzianità maturate dal 1° maggio 2014. Nel periodo anteriore resta fermo il previgente limite di euro 311.658,53. È risultato quindi illegittimo l’operato dell’Autorità, che aveva applicato il tetto retributivo all’intero arco del rapporto.

La Corte ha poi esaminato il trattamento della maggiorazione convenzionale del 25% prevista dall’accordo sindacale del 5 dicembre 2006, recepito con deliberazione n. 326/2006. Poiché tale incremento non integra la retribuzione ordinaria dello stretto sinallagma, ma è volto esclusivamente a determinare l’importo dell’indennità, esso resta estraneo all’individuazione del tetto e va applicato all’intero periodo di servizio, in forza dell’autovincolo derivante dal recepimento dell’accordo.

L’appello è stato pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e condanna dell’Autorità al ricalcolo secondo i criteri stabiliti, oltre interessi legali. Le spese del doppio grado sono state compensate. Va segnalato che nelle more del giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 135/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014 con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *