Sopravvenuta istanza di sanatoria “salva-casa” e improcedibilità del ricorso avverso demolizione (TAR Lombardia n. 3091 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione, nelle more del giudizio, di un’istanza di sanatoria avente ad oggetto i medesimi manufatti già colpiti da ordinanza di demolizione determina il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere avverso quest’ultima e la conseguente improcedibilità del gravame. L’Amministrazione, in ipotesi di rigetto dell’istanza, dovrà infatti adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio con fissazione di ulteriori termini per ottemperarvi. Il nuovo atto supera quello oggetto dell’originaria impugnativa e fa venir meno l’interesse del privato alla decisione sul ricorso. Il principio opera anche quando la sanatoria sia stata richiesta ai sensi della legge n. 105/2024 di conversione del decreto-legge n. 69/2024, cd. “salva-casa”, per difformità parziali.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari pro quota di un fabbricato sito in Grosio, deducono che l’edificio era stato realizzato nella forma attuale sin dal 1965, ampliando un manufatto preesistente previo nulla-osta del Comune e dell’Ufficiale Sanitario. Nel 2020, su istanza dei controinteressati, veniva avviato un procedimento di verifica della conformità al titolo abilitativo e, all’esito del sopralluogo, veniva prospettata l’emissione di un’ordinanza di demolizione delle parti realizzate in difformità.

I ricorrenti depositavano memorie con molteplici profili di illegittimità, ma il Comune adottava comunque l’ordinanza di demolizione impugnata, avente ad oggetto un fienile, un ripostiglio soprastante, il sopralzo della quota del colmo, un corpo di ridotte dimensioni sviluppato su due piani e l’ampliamento della latrina. Il ricorso è stato ritualmente notificato, ma nessuno si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiesto al Comune una relazione sui fatti di causa, prestata con deposito del 2 agosto 2024. All’udienza pubblica straordinaria del 7 novembre 2024 il Tribunale si è riservato la decisione allo stato degli atti.

In via preliminare il Collegio prende atto dell’avvenuto deposito, presso gli uffici comunali, di un’istanza di sanatoria per difformità parziali ai sensi della legge n. 105/2024 di conversione del decreto-legge n. 69/2024, cd. “salva-casa”, avente ad oggetto i medesimi manufatti già interessati dal provvedimento impugnato.

Su tale presupposto il Tribunale, in adesione a un orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Sezione (Cons. Stato, V, n. 7203 del 2024; TAR Lombardia, Milano, II, n. 3198 del 2023; n. 3139 del 2023; n. 1222 del 2021), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La ragione è processuale e sostanziale insieme: l’Amministrazione, a seguito della nuova pratica di sanatoria, in ipotesi di rigetto dell’istanza dovrà comunque adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio con fissazione di ulteriori termini per ottemperarvi. Tale atto supera quello oggetto dell’originaria impugnativa e determina il venir meno dell’interesse a ricorrere in relazione a quest’ultima.

Il Collegio non scende pertanto all’esame dei motivi di illegittimità dedotti, assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità. Nulla è disposto sulle spese di lite, in assenza di costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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