Licenziamento disciplinare e violazione di norme igieniche: la sanzione conservativa prevale sulla recesso per giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 741 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle norme igienico-sanitarie da parte del lavoratore, se non espressamente ricompresa tra le mancanze tipizzate dal contratto collettivo come legittimanti il recesso per giusta causa, configura un illecito disciplinare di gravità analoga a quello previsto per la mancata osservanza delle norme sulla prevenzione antinfortunistica, punibile con sanzione conservativa. Il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva è istituzionalmente demandato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali. La tutela reintegratoria trova applicazione quando le condotte, riconosciute come sussistenti, siano punibili con sanzione conservativa, anche se la previsione è espressa tramite clausole generali ed elastiche.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo proposto dalla società cooperativa avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato l’ordinanza di accoglimento dell’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato a un operatore addetto al reparto gastronomia. Al dipendente era stato contestato di aver prelevato, dagli appositi contenitori, prodotti sott’aceto per consumarli, contravvenendo alle disposizioni finalizzate alla rigorosa osservanza delle norme igieniche, anche in relazione al contenimento della diffusione del Covid-19.
La Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta fosse sussumibile tra le mancanze punibili con sanzione conservativa, escludendo che il contesto pandemico potesse conferire alla stessa un connotato di maggiore gravità, anche in considerazione del fatto che il fatto era avvenuto a fine turno, a supermercato chiuso e durante le procedure di sanificazione del reparto. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme collettive e di legge in tema di licenziamento disciplinare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione delle disposizioni del contratto collettivo e degli artt. 2106 e 2119 c.c., rilevando profili di inammissibilità e infondatezza. In particolare, ha ritenuto inammissibili le censure fondate su una ricostruzione della fattispecie non coincidente con l’accertamento del giudice di merito, secondo cui la condotta contestata consisteva nella mera degustazione dei prodotti, non già nel prelievo con le mani senza sanificazione, circostanza quest’ultima ritenuta un novum.
La Corte ha poi chiarito che la censura di errata sussunzione della fattispecie concreta è inidonea ad inficiare il ragionamento decisorio quando non si confronta con la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, come richiesto per la valida deduzione del vizio di falsa applicazione di legge. Con riguardo alla verifica di proporzionalità, la S.C. ha precisato che la stessa è demandata al giudice di merito ed è sindacabile solo per mancanza totale di motivazione o per vizi giuridici consistenti in argomentazioni inconciliabili o perplesse.
Quanto alla violazione delle norme collettive, la Corte ha ritenuto la censura generica, evidenziando che la ricorrente non aveva specificamente argomentato contro l’interpretazione del giudice di merito, frutto della lettura integrata del contratto collettivo e del regolamento aziendale. La Suprema Corte, operando la diretta interpretazione delle clausole, ha condiviso la ricognizione del giudice di merito, rilevando che l’art. 191 c.c.n.l., nel delineare le ipotesi di recesso per giusta causa, richiama la nozione legale ex art. 2119 c.c. e considera la clausola generale di chiusura di cui all’art. 208, comma 2, punto 2.5, relativa alle mancanze di analoga gravità.
La Corte ha quindi confermato che la violazione delle norme igienico-sanitarie, non essendo tipizzata tra le fattispecie legittimanti la sanzione espulsiva, è di gravità analoga alla mancata osservanza delle norme sulla prevenzione antinfortunistica, per la quale è prevista la sola sanzione conservativa. Ha infine dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo all’applicazione della tutela risarcitoria in luogo di quella reintegratoria, in quanto il dissenso valutativo non dà contezza dell’errore ascritto alla sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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