Sanzione per danno a bene culturale: natura ripristinatoria e criteri di quantificazione (TAR Toscana n. 1925 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 non ha funzione repressiva, ma sostanzialmente ripristinatoria, perché si applica in via residuale quando la reintegrazione materiale non è possibile e va commisurata all’effettiva diminuzione di valore del bene. Il Ministero deve procedere alla prima determinazione della somma, mentre la fase dinanzi alla commissione di cui al comma 5 è solo eventuale e rimessa all’iniziativa dell’obbligato, senza precludere l’impugnazione giurisdizionale del provvedimento. La quantificazione deve scontare il parziale recupero dei reperti già avvenuto e il costo dello scavo va calcolato secondo il prezzo unitario complessivo del prezziario, che già comprende la manodopera.

Il Fatto

Con decreto n. 527 del 27 maggio 2021 il Ministero della Cultura ha irrogato a un ente locale una sanzione pecuniaria di importo rilevante per il danno arrecato a un complesso museale, sottoposto a tutela, in occasione di lavori di riallestimento e recupero di un tratto viario storico. La Soprintendenza contestava uno scavo difforme dalle autorizzazioni, eseguito con mezzo meccanico e senza la supervisione di un archeologo, con distruzione del bacino stratigrafico e danneggiamento di reperti.

L’ente, dopo aver chiesto inutilmente il riesame e la rimessione della quantificazione alla commissione, ha impugnato il provvedimento chiedendo l’annullamento e il risarcimento dei danni. Le amministrazioni statali hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Sulla prima censura, il Collegio esclude che il Ministero dovesse rimettere la quantificazione alla commissione prima di adottare la sanzione. L’art. 160, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 configura un segmento procedimentale successivo e facoltativo, attivato solo dalla mancata accettazione dell’obbligato. Il Ministero deve pertanto determinare la somma, che resta l’unica applicabile se la procedura non viene richiesta o portata a conclusione. Il rimedio giurisdizionale e la richiesta di nomina della commissione non sono alternativi, perché l’alternatività contrasterebbe con l’art. 24 Cost.

Sul secondo profilo, il Tribunale ritiene provati i presupposti della sanzione. Il nulla osta della Soprintendenza imponeva lo scavo manuale e la sorveglianza di un archeologo approvato. La documentazione dimostra che la stratigrafia non è stata preservata e che si è reso necessario un incarico ex post per recuperare e datare i reperti. Manca la relazione di scavo e il curriculum non è stato approvato. L’esito del procedimento penale non incide sulla responsabilità amministrativa.

È invece fondato il profilo relativo all’asserita impossibilità di ripristino. Le operazioni successive allo scavo hanno consentito di recuperare e datare parte del materiale: il danno è stato almeno in parte rimosso, circostanza che rileva nella quantificazione, dovendosi rapportare la sanzione all’effettiva diminuzione di valore.

Accolto anche il rilievo sul calcolo. Il prezziario indica il prezzo unitario complessivo dello scavo stratigrafico, che già comprende il costo della manodopera: la Soprintendenza ha invece sommato le due voci, duplicando la componente. La sanzione va quindi rideterminata secondo i criteri indicati. Respinta la domanda risarcitoria, per genericità e assenza di danno ingiusto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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