Revoca del permesso di soggiorno UE e valutazione concreta della pericolosità sociale (TAR Umbria n. 285 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il giudizio di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica ex art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 richiede una valutazione concreta e motivata, non fondata su automatismi. La gravità dei reati ascritti allo straniero, pur non essendo di per sé sufficiente a fondare la revoca, assume rilievo particolarmente significativo quando non emergano effettivi e apprezzabili indici di integrazione positiva. Il bilanciamento con il diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, secondo i criteri Boultif-Üner, si risolve in favore dell’interesse statale in assenza di legami familiari qualificati e di stabile integrazione lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario presente in Italia dal 2008 e titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento con cui la competente Prefettura ha respinto il ricorso gerarchico avverso la revoca del titolo di soggiorno disposta dal Questore.
La revoca si fondava su una serie di elementi: una condanna a due anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata, divenuta irrevocabile; deferimenti per furto aggravato e falso materiale; un divieto di accesso ai pubblici esercizi; una citazione a giudizio per lesioni e danneggiamento in relazione a una rissa collettiva; l’allontanamento dal territorio nazionale per oltre un anno; la cessazione dell’attività lavorativa sin dal 2016. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per inadeguatezza dell’istruttoria e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, escludendo anzitutto che sia stato applicato un automatismo, vietato dalla normativa in presenza di un titolo di soggiorno a valenza rinforzata. Il provvedimento impugnato dà puntualmente conto degli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità, agli effetti dell’art. 9 del t.u. di cui al d.lgs. 286/1998.
Quanto alla dedotta mancanza dei presupposti, il ricorrente sostiene che l’unica condanna sarebbe episodica e che gli elementi a suo carico sarebbero risalenti nel tempo. La cronologia, al contrario, evidenzia una sequenza distribuita su alcuni anni e protratta fino al recentissimo passato, tale da far supporre la persistenza di una predisposizione al crimine, attuale e concreta. Viene richiamato il principio secondo cui la gravità dei reati, pur non sufficiente da sola, assume rilievo particolarmente significativo quando non emergano effettivi indici di integrazione positiva (Cons. Stato, III, n. 7314/2022).
Il Collegio rileva che gli indici di integrazione normalmente valorizzati non sussistono. I legami familiari sono limitati alla sorella e ai nipoti, che non rientrano nelle categorie dell’art. 29 del t.u.i., cui rimanda la tutela rafforzata dell’art. 5, comma 5, del medesimo t.u.i.; per quasi nove anni è mancata un’attività lecita, essendo l’unico contratto documentato sottoscritto quindici giorni prima dell’arresto e sospeso dopo poco più di due mesi.
Né vale a mutare l’esito il comportamento collaborativo invocato dal ricorrente: le vicende successive al provvedimento sono inidonee a incidere sulla sua legittimità. L’arresto, preceduto da mesi di ricerche, non ha i connotati di una presentazione spontanea, ma quelli di un rientro in un contesto in cui la carcerazione era ormai inevitabile; il recente giudizio negativo del Tribunale di Sorveglianza non può essere cancellato dalla condotta in carcere.
Sul piano del diritto all’unità familiare ex art. 8 CEDU, la presenza di collaterali e discendenti dei collaterali esula dall’ambito di tutela, che richiede rapporti qualificati ed effettivi. Il bilanciamento secondo i criteri Boultif-Üner si risolve quindi per la prevalenza dell’interesse statale, non ravvisandosi motivi ostativi al rientro nel Paese di origine. La domanda di permesso per motivi sanitari, formulata solo nelle conclusioni, esula dal thema decidendum. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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