La contestazione astratta dei criteri di classificazione degli ippodromi è inammissibile (TAR Lazio n. 13352 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili o infondate le censure rivolte ai criteri generali di valutazione della qualità degli ippodromi quando si risolvano nella mera contestazione astratta del metodo prescelto dall’Amministrazione e non siano accompagnate dalla dimostrazione dell’effetto concretamente lesivo prodotto sulla posizione dei singoli impianti o del diverso esito classificatorio che sarebbe derivato dall’applicazione dei criteri ritenuti corretti. La valutazione della qualità degli impianti può legittimamente fondarsi su sopralluoghi, verifiche documentali, condizioni manutentive delle strutture, certificazioni tecniche e segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e dagli operatori del settore, trattandosi di elementi coerenti con le finalità di accertamento della funzionalità, organizzazione e qualità degli impianti, salvo che sia dimostrata in concreto la loro applicazione distorta o discriminatoria. I vizi di invalidità derivata non possono essere dedotti genericamente, ma richiedono l’allegazione del necessario effetto individualizzante che l’applicazione del metodo contestato avrebbe esplicato sulla posizione del singolo.
Il Fatto
La Federazione Ippodromi d’Italia – Federippodromi, organizzazione sindacale associante dieci società che gestiscono altrettanti ippodromi, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto direttoriale MASAF del 3 aprile 2025 recante la procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse, nonché con motivi aggiunti il successivo decreto del 30 ottobre 2025 di aggiornamento della classificazione degli ippodromi per l’annualità 2026, censurandoli per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili: disparità di trattamento derivante dal metodo di ispezione visiva delle piste, attribuzione alle società di corse di competenze in materia di pulizia dei box, richiesta di dichiarazioni di conformità per autostart e gabbie di partenza, eccessiva valorizzazione delle condizioni di pulizia, inattendibilità della prova Bacharach e natura distorsiva delle segnalazioni provenienti dagli operatori. Il Ministero resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di immediata lesività degli atti impugnati e per genericità delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il richiamo della ricorrente al precedente della stessa Sezione n. 5811/2026 non sorregge il gravame, dovendosi invece applicare la sentenza del 12 maggio 2026 n. 8807, che ha esaminato e respinto censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle odierne. Tale decisione ha chiarito che l’agibilità degli impianti e la conformità alle norme di sicurezza e prevenzione incendi costituiscono requisiti indefettibili per l’esercizio dell’attività ippica, i quali operano a monte rispetto a qualsiasi procedimento di valutazione comparativa della qualità. La procedura di controllo non è quindi chiamata a reiterare accertamenti che attengono a presupposti generali di legittimazione all’esercizio dell’attività, ma è funzionalmente orientata a misurare, su basi omogenee e comparabili, il livello di manutenzione, organizzazione e funzionalità delle strutture. Quanto al metodo di ispezione visiva, la sua contestazione si palesa generica e priva di nesso causale con una concreta lesione della posizione giuridica della ricorrente, applicandosi indistintamente a tutti gli ippodromi senza che sia stato allegato un esito deteriore rispetto ad altri impianti o un indebito vantaggio competitivo in favore di terzi.
Il Tribunale ha quindi scrutinato singolarmente le censure, reputandole tutte prive di pregio: la lamentata disparità di trattamento è rimasta su un piano meramente ipotetico, senza alcun collegamento fattuale tra il metodo e l’effetto; la contestazione relativa alla competenza sulla pulizia dei box trascura che le società di corse sono affidatarie dell’impianto e che le condizioni di quest’ultimo sono prese in esame dall’interesse protetto nell’esercizio del potere, rimanendo ascritte al potere di gestione l’adozione e l’organizzazione delle necessarie misure di controllo sugli operatori; la doglianza sulla documentazione di conformità di autostart e gabbie è parimenti ipotetica, poiché la tesi della ricorrente condurrebbe all’assenza di qualsivoglia controllo sulle dotazioni tecnologiche degli impianti. Quanto alle segnalazioni degli operatori e delle giurie, esse costituiscono elementi che il Ministero valuterà nel giusto procedimento e con le necessarie garanzie di partecipazione della parte interessata.
La conferma della genericità del ricorso è offerta dai motivi aggiunti, nei quali la ricorrente si è limitata ad estendere il gravame per illegittimità derivata senza argomentare circa il necessario effetto individualizzante che l’affermata applicazione del metodo in contestazione avrebbe esplicato sulla classificazione impugnata. Se il metodo avesse effettivamente prodotto conseguenze lesive, ciascun ippodromo avrebbe dovuto dedurre quali specifici punteggi o quale diversa classificazione sarebbero derivati dalle incongruenze lamentate; in mancanza di tale allegazione, il gravame diviene privo di utilità anche nella veste rappresentativa della Federazione ricorrente. Il Collegio ha pertanto rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese di lite per la particolare novità e complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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