L’ottemperanza per l’erogazione della Carta docente accolta dopo il giudicato (TAR Lombardia n. 2765 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, comportano l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. L’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso, la condanna all’adempimento nel termine di novanta giorni e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, senza che allo stesso spetti alcun compenso trattandosi di funzioni istituzionali.
Il Fatto
Un docente, già vittorioso in primo grado dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione nel mese di febbraio 2025, era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva provveduto a eseguire il disposto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento giurisdizionale di cui si chiedeva l’esecuzione risultava passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano. Il Collegio ha altresì verificato che, alla data di proposizione del ricorso, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per procedere all’esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, termine computato dalla notifica del titolo esecutivo.
In assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza, il Tribunale ha disposto l’obbligo di erogare alla parte ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per un totale di € 1.500,00, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza di ottemperanza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta. Questi, solo su istanza del creditore e trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Il Collegio ha precisato che tale attività rientra nei compiti istituzionali del dirigente pubblico, non essendo dovuto alcun compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e dichiarazione di antistatarietà in favore dei difensori del ricorrente.
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Nota della Redazione
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