Sanzione per inottemperanza alla demolizione e incompetenza del giudice penale (TAR Lombardia n. 101 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non è attratta nella competenza del giudice penale ai sensi dell’art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689. Essa non sanziona l’abuso edilizio in sé, bensì l’inosservanza dell’ordine di demolizione, che di per sé non assume rilevanza penale. La misura non si esaurisce nella fissazione del prezzo per la mancata demolizione, ma persegue il medesimo obiettivo dell’ordine di ripristino, costituendo un forte disincentivo ai comportamenti omissivi. L’ordine di demolizione e la sanzione collegata sono strumenti inscindibili a disposizione dell’amministrazione per reprimere l’utilizzazione impropria del territorio.
Il Fatto
Il Comune intimato ingiungeva alla ricorrente, proprietaria del terreno su cui insisteva un fabbricato in legno per deposito attrezzi, la demolizione dell’opera, assentita per il solo profilo edilizio. La misura si fondava sul rapporto della Stazione dei Carabinieri Forestali, che ravvisava l’assenza di autorizzazione paesistica (area qualificabile come bosco), la violazione della distanza dal confine, il difetto del requisito della residenza e della superficie minima, nonché la realizzazione di un porticato non previsto dal titolo.
L’ordinanza di demolizione non veniva impugnata. Accertata l’inottemperanza, il responsabile dell’Area applicava la sanzione pecuniaria di € 20.000, quantificata nel massimo in ragione del vincolo paesistico. La ricorrente contestava la qualificazione dell’area come bosco e sosteneva l’attrazione della sanzione nella competenza del giudice penale, essendo pendente il procedimento per l’abuso paesistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Anzitutto rileva che l’esistenza di un’area qualificabile come bosco costituiva uno dei fondamenti dell’ordinanza di demolizione: tale profilo avrebbe dovuto essere contestato mediante l’impugnazione di quel provvedimento, non essendo più sindacabile in via indiretta.
Quanto all’esecuzione della sentenza del giudice civile, che ha imposto l’arretramento a cinque metri dal confine con riduzione della superficie, il Tribunale osserva che la costruzione è stata ridimensionata ma non demolita. L’ordine demolitorio resta quindi applicabile alla parte residua, essendo superato il solo problema della distanza e non le ulteriori criticità, in particolare l’assenza di autorizzazione paesistica.
Il nucleo argomentativo riguarda la dedotta attrazione nella competenza del giudice penale. Il Collegio qualifica la misura dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 come rafforzamento della rimessione in pristino ex art. 31, comma 2. Pur trattandosi di sanzione pecuniaria, la sua funzione non si esaurisce nel fissare il prezzo della mancata demolizione, ma persegue lo stesso obiettivo dell’ordine di ripristino, creando un forte disincentivo ai comportamenti inerti.
Da ciò deriva l’inapplicabilità dell’art. 24 l. n. 689/1981: ordine di demolizione e sanzione collegata sono strumenti inscindibili in mano all’amministrazione. Il Tribunale aggiunge un’ulteriore ragione: la violazione sanzionata non consiste nell’abuso edilizio in sé, potenzialmente penalmente rilevante, bensì nell’inosservanza dell’ordine di demolizione, che di per sé non assume rilevanza penale. Il ricorso è pertanto infondato; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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