Revoca permesso soggiornanti lungo periodo e bilanciamento legami familiari (TAR Emilia-Romagna n. 101 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’esistenza di precedenti penali non costituisce, di per sé, ragione automatica di diniego. Ove i reati non rientrino tra quelli ostativi previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l’Amministrazione conserva un ampio margine di discrezionalità e deve accertare in concreto la pericolosità sociale dello straniero. Il giudizio non può essere apodittico: deve fondarsi su un quadro istruttorio completo e aggiornato, considerando la durata del soggiorno, il radicamento sociale e familiare e la situazione economica. Anche in presenza di reati ostativi, il secondo periodo dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone il bilanciamento tra tutela dell’ordine pubblico e vita familiare, alla luce del principio di proporzionalità affermato dalla Corte costituzionale n. 88 del 2023.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, impugna il decreto con cui il Questore ha rigettato l’aggiornamento del titolo e, contestualmente, lo ha revocato. Il diniego si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale, desunta da alcune condanne per lesioni personali aggravate, furto aggravato e rissa, oltre che da una richiesta di citazione diretta a giudizio per furto aggravato.

Nel ricorso si deduce il difetto di motivazione e l’erronea applicazione della legge: l’Amministrazione non avrebbe considerato i legami familiari (la compagna e un figlio minore) né l’attività lavorativa, e avrebbe omesso ogni valutazione ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come modificato nel 2020. In sede cautelare il provvedimento è stato sospeso per difetto di motivazione, con istruttoria sul contenuto delle memorie di replica al preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento negli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Le condanne per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sono automaticamente ostative: il Legislatore ha operato una valutazione di pericolosità a monte. Nel caso concreto, tuttavia, i reati contestati non rientrano tra quelli ostativi; in particolare, il furto aggravato è ostativo solo per le circostanze aggravanti richiamate dalla norma, non per l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625, primo comma, cod. pen.

Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 10249 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 955 del 2021: in assenza di reati ostativi, l’Amministrazione mantiene un ampio margine di discrezionalità, ma la valutazione di pericolosità sociale non può mai trasformarsi in giudizio apodittico. Deve tener conto di tutti gli elementi che definiscono la persona: durata del soggiorno, radicamento sociale e familiare, situazione economica. L’esistenza di precedenti non è, di per sé, motivo automatico di diniego.

Il Collegio richiama altresì la Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non prevede il necessario bilanciamento tra le ragioni di pubblica sicurezza e il diritto alla vita familiare, secondo il test di proporzionalità.

Applicando tali canoni, il TAR accoglie il ricorso. Il Questore ha richiamato i precedenti penali e la durata del soggiorno, ma non ha esaminato compiutamente la situazione familiare documentata nelle osservazioni procedurali. L’omessa valutazione dei legami familiari e del radicamento integra il vizio di motivazione. Il richiamo all’impossibilità di rilascio a altro titolo è ritenuto marginale.

Conseguentemente, il provvedimento è annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesercitare la funzione, valutando in concreto la pericolosità sociale e operando il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi, con adeguata motivazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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