Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1441 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione può essere desunta dal giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti. La mancata comparizione della parte ricorrente alle udienze pubbliche di merito, l’assenza di qualsivoglia atto processuale successivo alla fase cautelare e la presenza di un giudicato cautelare sfavorevole costituiscono elementi univoci che giustificano la declaratoria di improcedibilità del ricorso. In tal caso, il giudice può porre a fondamento della decisione la questione di rito rilevata d’ufficio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
Un cittadino marocchino, presente in Italia da lungo tempo, impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, scaduto nel febbraio 2020, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Nonostante l’Amministrazione avesse motivato il diniego sulla base della mancanza di redditi dal 2017 e dell’assenza di legami familiari stabili, il ricorrente evidenziava di aver subito un grave incidente nel 2017, con riconoscimento di un’invalidità, e di percepire dal marzo 2021 il reddito di cittadinanza. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del dicembre 2021, nella quale si escludeva la sussistenza dei requisiti per il permesso per attesa occupazione, senza escludere la possibilità di richiedere la protezione speciale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha preliminarmente ricostruito lo svolgimento del processo, evidenziando come la causa, iscritta nel “ruolo aggiunto” finalizzato allo smaltimento dell’arretrato, fosse stata chiamata all’udienza del 28 maggio 2025 per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione. In tale occasione, nessuno era comparso per la parte ricorrente, né erano stati depositati atti o documenti. Analogo esito aveva avuto l’udienza del 19 novembre 2025, all’esito della quale il Tribunale aveva dato avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà di porre a fondamento della decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, relativa alla possibile improcedibilità del ricorso.
Il Collegio ha quindi valutato gli elementi dai quali desumere la sopravvenuta carenza d’interesse: l’assenza di atti processuali della parte ricorrente successivi alla fase cautelare, la mancata comparizione alle due udienze pubbliche di merito, la natura degli atti impugnati, destinati a produrre effetti temporanei o a essere superati da vicende amministrative successive, il giudicato cautelare sfavorevole e l’assenza di una domanda risarcitoria o di una riserva di proporla. Tali elementi, valutati ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a., sono stati ritenuti univoci nel senso del sopravvenuto difetto di interesse.
La Corte ha precisato che l’efficacia dello strumento del ruolo aggiunto postula una fattiva collaborazione del Foro, fondata sul principio di leale collaborazione tra parti e giudice. In tale contesto, la mancata rappresentazione di ragioni oggettive idonee a giustificare la persistenza di un’utilità attuale e concreta alla decisione di merito ha condotto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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