Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi dei sostituti taxi (TAR Lazio n. 21 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto in forma collettiva è inammissibile quando tra i ricorrenti sussista un conflitto di interessi, anche solo potenziale. L’art. 8, comma 4, legge n. 21/1992, nel qualificare come titolo preferenziale l’attività di sostituto alla guida, rimette alla discrezionalità del Comune la determinazione del peso da riconoscere a tale esperienza nel bando. La scelta del rilascio a titolo oneroso delle licenze taxi, imposta dall’art. 3 del d.l. n. 104/2023 in caso di incremento delle licenze, non contrasta con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., attribuendo al beneficiario un oggettivo vantaggio economico. La mancata impugnazione dell’atto finale della procedura selettiva determina improcedibilità del ricorso avverso il bando, difettando effetti caducanti.
Il Fatto
Un comitato rappresentativo dei sostituti alla guida del servizio taxi di Roma Capitale e alcuni tassisti hanno impugnato il bando di concorso straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze, indetto ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 223/2006, insieme alla determina dirigenziale di approvazione e al regolamento del servizio pubblico non di linea.
Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno proposto tre successivi motivi aggiunti, impugnando le graduatorie di merito non definitive, le graduatorie definitive approvate con le deliberazioni capitoline e, da ultimo, il provvedimento di scorrimento delle graduatorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria i profili di rito, sollevati d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 2, c.p.a. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato dichiarato inammissibile per insussistenza del presupposto del ricorso collettivo. Il comitato ricorrente raggruppa quasi ottocento sostituti alla guida, categoria fisiologicamente differenziata al proprio interno: alcuni hanno interesse all’annullamento del bando, altri, collocati in graduatoria, hanno interesse contrario all’acquisizione della licenza.
Tale conflitto di interessi, anche solo potenziale, incide sulla legittimazione ad agire del comitato e si ripercuote sugli altri partecipanti, che hanno invece manifestato un interesse omogeneo all’impugnazione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui il ricorso collettivo esige, oltre all’identità delle posizioni sostanziali e processuali, l’assenza di conflitti tra le parti.
Ad abundantiam, il Tribunale ha confermato ulteriori vizi in rito. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’inammissibilità dei motivi aggiunti avverso le graduatorie consolida l’atto finale della selezione. Le illegittimità del bando si riflettono sull’atto conclusivo solo come invalidità viziante, con conseguente onere di impugnarlo tempestivamente. I primi motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse, non risultando i ricorrenti persone fisiche inclusi nell’elenco degli esclusi.
Nel merito, il Collegio ha comunque rilevato l’infondatezza delle censure. La preferenza per i sostituti alla guida non è violata, poiché la norma lascia al Comune di declinare il peso dell’esperienza. Non è irragionevole il punteggio suppletivo previsto dall’art. 13 del bando, né la previsione del rilascio a titolo oneroso, imposta dal quadro normativo richiamato. Il contributo di euro 75.500,00 per la licenza ordinaria appare giustificato a fronte di un valore commerciale medio stimato di euro 129.000,00. La questione di costituzionalità dell’art. 37, comma 2, lett. m), d.l. n. 201/2011 è stata reputata manifestamente infondata.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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